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Ordinanza — n. 31642/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against penalty reduction in plea bargain due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31642/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the penalty determination was waived during the appellate plea bargain procedure. The appellant argued the penalty calculation lacked logic, but the court held that such grievances are excluded when parties agree to a settlement under specific articles of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In plea bargain appeals, complaints regarding the penalty determination are inadmissible if they do not challenge the legality of the sanction itself.

Parole chiave

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plea bargain procedure penalty determination waived grounds inadmissible appeal Code of Criminal Procedure sanzioni penali remissione della pena riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 610 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019
(Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO SALVATORE nato a PALERMO il 20/02/1968 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdate--alazisa_all2A3az:t4.-;— udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 6/10/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di GENOVA in data 8/05/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato FERRERO Salvatore a pena di giustizia per i reati, unificati per continuazione, di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di debito elettroniche, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva qualificata. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, escludeva la recidiva e rideterminava la pena, riducendola.

FERRERO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Con procedura de plano ex art 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfr do Mantovano eriali CY9622-£ -4--:rf , DEPOSITATA IN