Ordinanza — n. 31641/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO SIMONE nato a CATANIA il 08/08/1995 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAefetera.w.ziso_alle_p.a44. udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 12/01/2021, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di CATANIA in data 26/11/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato RECUPERO Simone a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina aggravata, con la recidiva qualificata. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, riconosceva la attenuanti generiche e rideterminava la pena, riducendola. RECUPERO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31641/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECUPERO SIMONE nato a CATANIA il 08/08/1995 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAefetera.w.ziso_alle_p.a44. udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 12/01/2021, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di CATANIA in data 26/11/2019, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato RECUPERO Simone a pena di giustizia per il reato di concorso in rapina aggravata, con la recidiva qualificata. La CORTE territoriale, sull'accordo delle parti, riconosceva la attenuanti generiche e rideterminava la pena, riducendola. RECUPERO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Con procedura de plano ex ad 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che il ricorso è inammissibile perché, come da condivisibile orientamento di questa S.C. (Sez. 1 sentenza n. 944 del 23/10/2019 dep. 13/01/2020 Rv. 278170 imputato M), "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge".
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore iDEP g 1"A "r A Presidente CANCELLERiA Alfre0o Mariqv&no i 12 AGO r 2021 Luci o