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Ordinanza — n. 31640/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31640/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31640/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA VINCENZO nato a NAPOLI il 22/02/1998 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATI-0 E La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 7/12/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di AVELLINO in data 9/07/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva ritenuto FALANGA Vincenzo colpevole di truffa aggravata, commessa a SORBO SERPICO il 23/07/2019 e, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza del TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE n. 118/2019, lo aveva condannato a pena di giustizia. FALANGA propone ricorso per cassazione, e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'omessa motivazione sull'aver ravvisato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; - come secondo, l'errata valutazione del reato ritenuto più grave ai fini della continuazione e il mancato riconoscimento dell'aumento di pena minimo ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.; - come terzo, l'omessa motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'applicazione del minimo edittale, con i benefici di legge; - come quarto, la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31640/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Inammissibile è infine l'ultimo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., poiché il ricorrente in grado di appello ha rinunciato a censure diverse da quella riguardanti il trattamento sanzionatorio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza allegazioni fattuali non credibili impunità azione intesa alla dichiarazione di responsabilità scemata imputabilità privilegio di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen.; - come terzo, l'omessa motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'applicazione del minimo edittale, con i benefici di legge; - come quarto, la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALANGA VINCENZO nato a NAPOLI il 22/02/1998 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 7/12/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di AVELLINO in data 9/07/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva ritenuto FALANGA Vincenzo colpevole di truffa aggravata, commessa a SORBO SERPICO il 23/07/2019 e, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza del TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE n. 118/2019, lo aveva condannato a pena di giustizia. FALANGA propone ricorso per cassazione, e deduce i seguenti motivi: - come primo, l'omessa motivazione sull'aver ravvisato l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.; - come secondo, l'errata valutazione del reato ritenuto più grave ai fini della continuazione e il mancato riconoscimento dell'aumento di pena minimo ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen.; - come terzo, l'omessa motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche e sull'applicazione del minimo edittale, con i benefici di legge; - come quarto, la mancata valutazione della sussistenza delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile. Tale è certamente è il primo motivo del ricorso, poiché esso fa cenno all'aggravante evocata, ma poi tratta della ricostruzione del fatto. E comunque la CORTE di APPELLO non ha mancato di argomentare sulla debolezza della vittima al fg.

5. Manifestamente infondato è il secondo motivo, riguardante la determinazione dell'aumento per continuazione oltre il minimo, poiché la CORTE ha dato conto del danno cagionato alla vittima e della proclività del ricorrente al compimento di quella tipologia di azioni criminose. Altrettanto infondata è la censura sul diniego delle generiche, basato sulla capacità a delinquere dimostrata dall'imputato, con la messa in opera di un collaudato meccanismo criminale nei confronti di soggetti vulnerabili. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Inammissibile è infine l'ultimo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., poiché il ricorrente in grado di appello ha rinunciato a censure diverse da quella riguardanti il trattamento sanzionatorio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presi ente Aliredo Mantovano Luci no 'mi; eriali ' t i. E) E p