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Ordinanza — n. 31639/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31639/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31639/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANNA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/03/1963 CARRINO CIRO nato a NAPOLI il 23/03/1963 OSTROSCHI MARCO nato a NAPOLI il 04/09/1984 avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI Eiato avviso alle parti- ) . udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31639/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, i ricorrenti hanno sostenuto la diversa qualificazione in termini totalmente apodittici ed autoreferenziali, senza indicare in alcun modo i profili di "palese eccentricità" dell'attribuzione di un ruolo direttivo nel sodalizio, unici idonei a fondare un ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggia mento. Quanto al ricorso dell'OSTROSCHI, assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017.

Parole chiave

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affiliazione difetto di legittimazione dell'associazione appartenenza a una banda associazione partecipazione al reato abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Quanto al ricorso dell'OSTROSCHI, assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MANNA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/03/1963 CARRINO CIRO nato a NAPOLI il 23/03/1963 OSTROSCHI MARCO nato a NAPOLI il 04/09/1984 avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI Eiato avviso alle parti- ) . udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con sentenza del 09/02/2021, il G.u.p. del Tribunale di Napoli applicava a (tra gli altri) MANNA Giuseppe, CARRINO Ciro e OSTROSCHI Marco la pena da costoro concordata con il P.M. in relazione ai reati di associazione per delinquere e truffa continuata in concorso. Propongono ricorso per cassazione il MANNA ed il CARRINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo deducendo violazione di legge con riferimento all'attribuzione, quanto al reato associativo, di un ruolo apicale, dovendo al più configurarsi una responsabilità quali partecipi del sodalizio.

Propone personalmente ricorso per cassazione l'OSTROSCHI, deducendo violazione di legge con riferimento alla quantificazione della pena. I ricorsi sono inammissibili. Con riferimento alle impugnazioni del MANNA e del CARRINO, occorre ricordare che questa Suprema Corte ha chiarito, anche in tempi recentissimi, che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842).

Nella specie, i ricorrenti hanno sostenuto la diversa qualificazione in termini totalmente apodittici ed autoreferenziali, senza indicare in alcun modo i profili di "palese eccentricità" dell'attribuzione di un ruolo direttivo nel sodalizio, unici idonei a fondare un ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggia mento. Quanto al ricorso dell'OSTROSCHI, assume invero rilievo assorbente il fatto che l'impugnazione è stata presentata personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla I. n. 103 del 2017.

Nessun rilievo può tra l'altro conferirsi al fatto che la sottoscrizione del ricorrente sia stata autenticata dal difensore, avendo questa Suprema Corte chiarito che «è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così dec il 02/07/2021 Il Cons re Estensore Il idente VITTOR (ZIENZA LUCIA I4MPERIALI ,.13 :TATA IN CM-,1—CEL