Ordinanza — n. 31638/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TORSEGNO ANDREA nato a GENOVA il 02/12/1984 SOLINAS LUCA nato a GENOVA il 22/07/1986 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 14/07/2020, confermava nei confronti di SOLINAS Luca e riformava quanto a TORSEGNO Andrea la sentenza con la quale il TRIBUNALE di GENOVA in composizione monocratica, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in data 14/10/2019 aveva condannato entrambi a pena di giustizia per il reato di ricettazione, accertato a GENOVA il 12/12/2014, riconoscendo le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva qualificata, contestata a entrambi. La CORTE territoriale qualificava la condotta di TORSEGNO in termini di favoreggiamento personale, e rideterminava la pena, riducendola. TORSEGNO Andrea e SOLINAS Luca propongono ciascuno distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. SOLINAS deduce come unico motivo l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 648 cod. pen, quando nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi l'incauto acquisto, e TORSEGNO deduce come unico motivo l'inidoneità della condotta tenuta a essere qualificata come favoreggiamento. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. Quanto a SOLINAS, la CORTE territoriale ha argomentato in modo congruo e coerente che l'elemento psicologico del delitto di ricettazione, e non l'incauto acquisto, sussisteva nel momento in cui il motociclo recava ben visibile il danneggiamento del nottolino ed era privo di chiave di accensione, con ciò rinviando con certezza a una provenienza illecita. Quanto a TORSEGNO, essa ha correlato la qualificazione giuridica della sua condotta in termini di favoreggiamento e all'aver avvertito il coimputato del sopraggiungere della p.g., tentando poi la fuga, con questo mostrando di conoscere l'origine delittuosa del mezzo. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 f'DE POTATA ----- Il consigliere estensore IN CA:CELJ ERjA Il Presi nte Alf do Martwno i Luci Imperiali I 1 2 AGO 20
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31638/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La CORTE territoriale qualificava la condotta di TORSEGNO in termini di favoreggiamento personale, e rideterminava la pena, riducendola. TORSEGNO Andrea e SOLINAS Luca propongono ciascuno distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. SOLINAS deduce come unico motivo l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 648 cod. pen, quando nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi l'incauto acquisto, e TORSEGNO deduce come unico motivo l'inidoneità della condotta tenuta a essere qualificata come favoreggiamento. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi. Quanto a SOLINAS, la CORTE territoriale ha argomentato in modo congruo e coerente che l'elemento psicologico del delitto di ricettazione, e non l'incauto acquisto, sussisteva nel momento in cui il motociclo recava ben visibile il danneggiamento del nottolino ed era privo di chiave di accensione, con ciò rinviando con certezza a una provenienza illecita. Quanto a TORSEGNO, essa ha correlato la qualificazione giuridica della sua condotta in termini di favoreggiamento e all'aver avvertito il coimputato del sopraggiungere della p.g., tentando poi la fuga, con questo mostrando di conoscere l'origine delittuosa del mezzo. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 f'DE POTATA ----- Il consigliere estensore IN CA:CELJ ERjA Il Presi nte Alf do Martwno i Luci Imperiali I 1 2 AGO 20