Ordinanza — n. 31637/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTANNANI BADREDDINE nato il 27/06/1990 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 09/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 19/12/2019, nei confronti di ETTANNANI Badreddine, in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni aggravate a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'ETTANNANI a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31637/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto poi all'alterazione dell'ETTENNANI, che la difesa ha confutato sottolineando il fatto che il ricorrente si era trattenuto sul posto fino all'arrivo dei Carabinieri, il motivo di ricorso non si confronta con quanto precisato dalla Corte in ordine alle ammissioni del ricorrente in sede di interrogatorio circa l'essersi trovato in stato di ubriachezza, né con quanto riferito dall'operante in ordine alla necessità di sedare l'ETTENANNI, dopo essere riusciti a bloccarlo, dato che egli sferrava dei colpi con la testa sulla vettura di servizio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETTANNANI BADREDDINE nato il 27/06/1990 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 09/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 19/12/2019, nei confronti di ETTANNANI Badreddine, in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni aggravate a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'ETTANNANI a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).
Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato le concordi dichiarazioni delle persone offese, sottolineando l'assenza di astio comprovata dalla minimizzazione delle lesioni riportate dall'HUDA, lo scarso rilievo attribuibile alla mancata descrizione del soggetto che aveva preso in consegna le birre prelevate dal ricorrente, ecc.
Quanto poi all'alterazione dell'ETTENNANI, che la difesa ha confutato sottolineando il fatto che il ricorrente si era trattenuto sul posto fino all'arrivo dei Carabinieri, il motivo di ricorso non si confronta con quanto precisato dalla Corte in ordine alle ammissioni del ricorrente in sede di interrogatorio circa l'essersi trovato in stato di ubriachezza, né con quanto riferito dall'operante in ordine alla necessità di sedare l'ETTENANNI, dopo essere riusciti a bloccarlo, dato che egli sferrava dei colpi con la testa sulla vettura di servizio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi e e Estensore Il Pr ente VITTORI PAZIENZA LUCIAN IMPERIALI