Ordinanza — n. 31636/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JUNCU DANUT CONSTANTIN nato a BACAU( ROMANIA) il 13/06/1989 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 02/12/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Torino, in data 17/02/2016, nei confronti di JUNCU Danut Constantin, in relazione al delitto di ricettazione continuata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione lo JUNCU, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto, e con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. Pen; Ordinanza — n. 31636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la pur stringata motivazione della Corte territoriale (la quale ha escluso la concedibilità anche dell'attenuante in parola, in presenza di un quantitativo non irrisorio di merce detenuta ed avuto riguardo alla già avvenuta applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. Pen.) risulta in linea con il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto» (Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JUNCU DANUT CONSTANTIN nato a BACAU( ROMANIA) il 13/06/1989 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 02/12/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Torino, in data 17/02/2016, nei confronti di JUNCU Danut Constantin, in relazione al delitto di ricettazione continuata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione lo JUNCU, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto, e con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve qui aggiungersi, quanto al primo motivo, che la Corte d'Appello ha fatto buon governo del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120).
Del tutto immune da censure, pertanto, risulta il passaggio motivazionale in cui la Corte non ha ritenuto attendibile quanto riferito dallo .JUNCU in ordine al suo coinvolgimento nel furto della merce, valorizzando in particolare la diversa versione fornita nell'immediatezza (stando alla quale egli aveva ricevuto i beni che stava offrendo in vendita ai passanti da alcuni connazionali, nella consapevolezza della provenienza furtiva: cfr. Pag. 3 della sentenza impugnata). A tale ultimo proposito, la prospettazione della difesa (secondo cui non sussisterebbe la prospettata contraddizione) risulta meramente assertiva.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la pur stringata motivazione della Corte territoriale (la quale ha escluso la concedibilità anche dell'attenuante in parola, in presenza di un quantitativo non irrisorio di merce detenuta ed avuto riguardo alla già avvenuta applicazione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. Pen.) risulta in linea con il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto» (Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi' ligre Estensore Il P idente VITTOR PAZIENZA LUCIA IMPERIALI il:DEPOSITATA IN CAN