Ordinanza — n. 31635/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANIZZI ANDREA nato a TORINO il 19/05/1976 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 02/12/2020, confermava la sentenza emessa in data 12/03/2019 dal Tribunale di Rovereto, con la quale STEFANIZZI Andrea era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno di PINTER Lucio. Propone ricorso per cassazione lo STEFANIZZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione per travisamento e conseguente violazione dell'art. 640 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 31635/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il ricorrente ripropone il tema della titolarità dell'indirizzo mali e dell'utenza telefonica con cui era stata contattata la persona offesa senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva non solo esaustivamente ricostruito il meccanismo truffaldino (valorizzando il fatto che la webcam ordinata dal PINTER rispondendo all'annuncio sul sito, e da questi pagata tramite bonifico associato ad una carta di credito intestata allo STEFANIZZI, era stata nuovamente messa in vendita con le medesime modalità), ma aveva anche chiarito, in termini tutt'altro che illogici, le ragioni della irrilevanza della questione prospettata dalla difesa.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANIZZI ANDREA nato a TORINO il 19/05/1976 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 02/12/2020, confermava la sentenza emessa in data 12/03/2019 dal Tribunale di Rovereto, con la quale STEFANIZZI Andrea era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa in danno di PINTER Lucio. Propone ricorso per cassazione lo STEFANIZZI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione per travisamento e conseguente violazione dell'art. 640 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Nella specie, il ricorrente ripropone il tema della titolarità dell'indirizzo mali e dell'utenza telefonica con cui era stata contattata la persona offesa senza minimamente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva non solo esaustivamente ricostruito il meccanismo truffaldino (valorizzando il fatto che la webcam ordinata dal PINTER rispondendo all'annuncio sul sito, e da questi pagata tramite bonifico associato ad una carta di credito intestata allo STEFANIZZI, era stata nuovamente messa in vendita con le medesime modalità), ma aveva anche chiarito, in termini tutt'altro che illogici, le ragioni della irrilevanza della questione prospettata dalla difesa.
In particolare, l'accertata e non controversa riconducibilità allo STEFANIZZI della carta ricaricabile indicata al PINTER per il pagamento, e l'attivazione di quest'ultima dietro esibizione della carta di identità del ricorrente, costituivano per la Corte d'Appello elementi univoci in ordine all'individuazione dello STEFANIZZI quale autore e beneficiario della condotta delittuosa, con conseguente irrilevanza di ogni ulteriore indagine in ordine alla titolarità dell'indirizzo mali e dell'utenza telefonica. Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da vizi deducibili in questa sede, che consente evidentemente di escludere anche la sussistenza della prospettata violazione di legge.
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi liere Estensore Ti sidente VITTORI AZIENZA LUCIA s gilPERIALI , j