Ordinanza — n. 31634/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUGLIELMI GUGLIELMO nato a ANDRIA il 28/04/1992 LEONETTI EMANUELE nato a ANDRIA il 05/12/1981 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; t
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 31634/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il GUGLIELMI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen., essendo configurabile il meno grave reato di truffa. Propone ricorso per cassazione il LEONETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al ruolo di minor rilievo svolto rispetto al GUGLIELMI. I ricorsi sono inammissibili. Quanto a quello del GUGLIELMI, risulta assorbente il rilievo dell'intervenuta rinuncia al corrispondente motivo di appello da parte del ricorrente.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUGLIELMI GUGLIELMO nato a ANDRIA il 28/04/1992 LEONETTI EMANUELE nato a ANDRIA il 05/12/1981 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; t
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 08/10/2020, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio previa concessione di attenuanti generiche equivalenti, preso atto della rinuncia degli imputati ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena) la sentenza di condanna emessa in data 26/03/2015, con rito abbreviato, dal G.i.p. de Tribunale di Bari, con la quale GUGLIELMI Guglielmo e LEONETTI Emanuele erano stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di rapina pluriaggravata in concorso loro ascritto.
Propone ricorso per cassazione il GUGLIELMI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen., essendo configurabile il meno grave reato di truffa. Propone ricorso per cassazione il LEONETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo al ruolo di minor rilievo svolto rispetto al GUGLIELMI. I ricorsi sono inammissibili. Quanto a quello del GUGLIELMI, risulta assorbente il rilievo dell'intervenuta rinuncia al corrispondente motivo di appello da parte del ricorrente.
Per ciò che riguarda la posizione del LEONETTI, che si è visto ridurre la pena in misura prossima al minimo edittale, le censure sono incentrate sul trattamento non abbastanza diverso da quello del coimputato, atteso il ruolo di maggior rilievo svolto dal GUGLIELMI come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale. Si tratta di rilievi manifestamente infondati, avuto riguardo sia al fatto che il diverso ruolo è stato preso in considerazione dalla Corte territoriale con l'individuazione di una pena base di alcuni mesi inferiore, sia al fatto che questa Suprema Corte ha chiarito i ristretti limiti in cui può essere lamentato, in questa sede, il diverso trattamento sanzionatorio applicato ad altri imputati (cfr.
Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna, Rv. 264020, secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali»). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 7.! Il Consid1ie Estensore Il P -dente VITTORI PAZIENZA N- (- A LUCIA I IMPERIALI i 1 2 AGO