Ordinanza — n. 31633/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICO ANTONIO nato a MONTEU ROERO il 20/06/1955 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 08/01/2021, confermava la sentenza emessa in data 21/06/2019 dal Tribunale di Asti, con la quale VICO Antonio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di appropriazione indebita a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il VICO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al mancato esame della circostanza, dedotta in appello, costituita dalla tardiva presentazione all'incasso, da parte della persona offesa STAGNI, dell'assegno consegnato dal ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31633/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il VICO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al mancato esame della circostanza, dedotta in appello, costituita dalla tardiva presentazione all'incasso, da parte della persona offesa STAGNI, dell'assegno consegnato dal ricorrente.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICO ANTONIO nato a MONTEU ROERO il 20/06/1955 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 08/01/2021, confermava la sentenza emessa in data 21/06/2019 dal Tribunale di Asti, con la quale VICO Antonio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di appropriazione indebita a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il VICO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento al mancato esame della circostanza, dedotta in appello, costituita dalla tardiva presentazione all'incasso, da parte della persona offesa STAGNI, dell'assegno consegnato dal ricorrente.
Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente non confuta la diffusa motivazione con cui la Corte ha ricostruito i rapporti intercorsi tra le parti pervenendo alla decisione di conferma della condanna irrogata in primo grado, anche in considerazione del fatto che la persona offesa era rimasta in possesso delle targhe e delle carte di circolazione delle moto e che l'assegno in bianco consegnato dal VICO non poteva che comprovare che i veicoli erano stati affidati al ricorrente in conto vendita (cfr. pagg. 3-5 della sentenza impugnata).
Nel ricorso ci si limita a censurare il mancato apprezzamento del ritardo con cui la persona offesa aveva incassato l'assegno del VICO, senza neppure prospettare la decisività di tale lacuna motivazionale: deve pertanto trovare applicazione l'insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata» (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445).
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi Estensore Il P sidente VITTORIQt PP2IENZA '""•-