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Ordinanza — n. 31632/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31632/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31632/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINO ANTONINO nato a AGIRA il 25/01/1972 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 25/11/2020, riformava parzialmente la sentenza emessa in data 18/01/2018 dal Tribunale di Enna, con la quale CONTINO Antonino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa e sostituzione di persona a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il CONTINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla "mancanza di formazione della prova in sede dibattimentale" e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31632/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il CONTINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla "mancanza di formazione della prova in sede dibattimentale" e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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sviamento della giustizia abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di prestazioni mancanza di credibilità falsità in documenti di servizio mancata prova di parzialità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTINO ANTONINO nato a AGIRA il 25/01/1972 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza del 25/11/2020, riformava parzialmente la sentenza emessa in data 18/01/2018 dal Tribunale di Enna, con la quale CONTINO Antonino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di truffa e sostituzione di persona a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il CONTINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla "mancanza di formazione della prova in sede dibattimentale" e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il primo motivo presenta evidenti connotazioni di indeterminatezza, non essendo neppure stati indicati gli elementi di prova il cui utilizzo si intendeva censurare in questa sede.

Quanto al secondo motivo, vi è un evidente difetto di correlazione con la sentenza impugnata, che non solo ha disatteso la valutazione di irrisorietà del danno qui riproposta, ma ha a nche posto alla base del diniego l'ulteriore circostanza - rimasta priva di confutazione - per cui i documenti usati per la condotta truffaldina appartenevano a soggetto (tale BIONDI) che li aveva consegnati al ricorrente ponendo affidamento sulle promesse e prospettazioni di quest'ultimo circa la possibilità di trovargli un lavoro (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il ConsilérJe Estensore Il P idente VITTOR1 PAZIENZA LUCIA IMPERIALI iDEPOS TA IN CANCELLERIA TA li .1 2