Ordinanza — n. 31631/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONASSI GIANANGELO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 14/06/1985 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 15/12/2020, confermava la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Brescia, in data 08/05/2020, nei confronti di TONASSI Gianangelo, in relazione ai delitti di truffa continuata e pluriaggravata a lui ascritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31631/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONASSI GIANANGELO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 14/06/1985 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 15/12/2020, confermava la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Brescia, in data 08/05/2020, nei confronti di TONASSI Gianangelo, in relazione ai delitti di truffa continuata e pluriaggravata a lui ascritti.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONASSI GIANANGELO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 14/06/1985 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 15/12/2020, confermava la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Brescia, in data 08/05/2020, nei confronti di TONASSI Gianangelo, in relazione ai delitti di truffa continuata e pluriaggravata a lui ascritti.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. con giudizio di sola equivalenza e alla misura del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo aspetto, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).
In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la valutazione della Corte resiste ai rilievi difensivi, avendo chiarito che rispetto agli elementi valorizzati dalla difesa, considerati dal primo giudice ai fini della concessione delle attenuanti generiche, vi era la "soverchiante e ben più significativa" valenza dell'impressionante numero di condotte truffaldine (49) e i precedenti anche specifici (tra i quali condanne per rapina anche con armi). Anche quanto alla misura degli aumenti apportati a titolo di continuazione, deve osservarsi che la ritenuta assenza di sproporzione della sanzione complessivamente irrogata, alla luce del numero e dell'allarmante gravità delle condotte poste in essere," costituisce un apprezzamento di merito scevro da vizi deducibili in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il/02/07/2021 Il Consi e Estensore IP ente VITTORIW PAZIENZA LUCIA à IMPERIALI IN CA N n E Li'EIRTIAA i 2