Ordinanza — n. 31630/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUBI OTMAN nato a GAVARDO il 15/07/1998 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 18/12/2020, riformava parzialmente (riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 25/05/2010 dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, con la quale YOUBI Otman era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al concorso nel delitto di rapina pluriaggravata a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione lo YOUBI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31630/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al trattamento sanzionatorio, è opportuno sottolinearne l'illegalità per difetto (ovviamente non emendabile in assenza di impugnazione della parte pubblica), dal momento che la I. n. 36 del 26/04/2019, entrata in vigore in data 13/05/2019 e quindi prima della commissione del fatto per cui è causa, ha innalzato il minimo edittale per le ipotesi di concorrenza di due o più aggravanti previste dal terzo comma dell'art. 628, portandolo da anni sei (misura irrogata dalla Corte) ad anni sette. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOUBI OTMAN nato a GAVARDO il 15/07/1998 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 18/12/2020, riformava parzialmente (riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato, in data 25/05/2010 dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, con la quale YOUBI Otman era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al concorso nel delitto di rapina pluriaggravata a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione lo YOUBI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo, è opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente contesta l'applicazione dell'aggravante delle più persone riunite richiamando una frase contenuta nell'annotazione di P.G., relativa alla deposizione della passeggera presente sull'autobus teatro della rapina, così reiterando una questione già esaminata dalla Corte territoriale senza peraltro alcun effettivo confronto con la diffusa motivazione della sentenza impugnata.
Si allude in particolare: alla ritenuta piena attendibilità della deposizione della persona offesa, secondo la quale il ricorrente aveva non solo attivamente partecipato all'azione delittuosa, ma aveva anzi colpito ripetutamente la persona offesa per farsi consegnare il portafogli; al carattere mediato della relazione di P.G., che era stata frutto di una rielaborazione e non conteneva le espressioni letterali della persona offesa, la quale aveva peraltro compiutamente ricostruito i fatti nella denuncia querela dello stesso giorno; alle dichiarazioni della passeggera, la quale non aveva assistito all'intera azione ma aveva visto i due malfattori muoversi in modo sincrono nel segmento osservato (impossessamento del contenuto del portafogli); al riscontro costituito dall'oscuramento delle telecamere di servizio, da parte del coimputato, durante l'aggressione compiuta dallo YAOUBI.
Si tratta di un compendio argomentativo ampiamente idoneo a giustificare l'aggravante delle più persone riunite, sostanzialmente ignorato dal ricorrente che - anziché limitarsi ad evocare un passaggio della relazione di P.G. - avrebbe dovuto compiutamente illustrare la manifesta illogicità o contraddittorietà del percorso medesimo. Quanto al secondo motivo, deve qui richiamarsi il consolidato indirizzo secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
In tale condivisibile prospettiva, la Corte ha conferito rilievo all'apporto tutt'altro che marginale dello YOUBI (il quale aveva colpito la persona offesa che tentava di non cedere il portafogli), alla gravità del fatto connotato da spregiudicatezza in danno di una persona molto giovane, nonché ai pregiudizi di polizia gravanti sul ricorrente. Anche in questo caso, si è dinanzi ad una motivazione ampiamente idonea ai fini che qui interessano: né può ritenersi affetto da vizi qui deducibili l'ulteriore richiamo alla condotta post delictum del ricorrente nei confronti della persona offesa.
Quanto al trattamento sanzionatorio, è opportuno sottolinearne l'illegalità per difetto (ovviamente non emendabile in assenza di impugnazione della parte pubblica), dal momento che la I. n. 36 del 26/04/2019, entrata in vigore in data 13/05/2019 e quindi prima della commissione del fatto per cui è causa, ha innalzato il minimo edittale per le ipotesi di concorrenza di due o più aggravanti previste dal terzo comma dell'art. 628, portandolo da anni sei (misura irrogata dalla Corte) ad anni sette. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consig e Estensore Il Pr idente VITTO RI PPyl EN ZA LUCIA IM