Ordinanza — n. 31628/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA ANTONIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 04/06/1976 ROCCHI CINZIA nato a QUISTELLO il 17/11/1973 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31628/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 29/06/2020, riformava parzialmente (revocando le sospensioni condizionali accordate al COPPOLA sia nel presente giudizio che in una precedente sentenza irrevocabile, e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 20/02/2019 dal Tribunale di Mantova, con la quale COPPOLA Antonio e ROCCHI Cinzia erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa loro ascritto in concorso. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché con riferimento alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, essendo la relativa condanna già stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA ANTONIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 04/06/1976 ROCCHI CINZIA nato a QUISTELLO il 17/11/1973 avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 29/06/2020, riformava parzialmente (revocando le sospensioni condizionali accordate al COPPOLA sia nel presente giudizio che in una precedente sentenza irrevocabile, e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 20/02/2019 dal Tribunale di Mantova, con la quale COPPOLA Antonio e ROCCHI Cinzia erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa loro ascritto in concorso. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto, deducendo violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché con riferimento alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, essendo la relativa condanna già stata dichiarata provvisoriamente esecutiva.
I primi due motivi di ricorso sono radicalmente inammissibili, perché privi dell'articolazione dei motivi. I ricorrenti si sono limitati ad enunciare le proprie doglianze, senza corredarle da adeguate ragioni giustificative. Quanto alla residua censura, va evidenziato il difetto di interesse in capo al COPPOLA (in considerazione dell'avvenuta revoca del beneficio) mentre, quanto alla ROCCHI, assume rilievo assorbente la mancata deduzione in appello della corrispondente doglianza. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consig't1ier Estensore I Pr sidente VIUORId PAZIENZA LUC IMPERIALI `DIEEPW31 --ATA IN CANCELLERIA i