Ordinanza — n. 31627/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADULOVIC DIEGO (CUI 044RW33) nato a CHIARI il 05/05/1999 RADULOVIC ROMINA (CUI 0445YEB) nato a BRESCIA il 28/04/1996 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31627/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 09/10/2020, riformava parzialmente (per quanto qui rileva, accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 01/06/2020, nei confronti (tra gli altri) di RADULOVIC Diego e RADULOVIC Romina, in relazione ai reati di rapina e furto in abitazione loro rispettivamente ascritti. Propone ricorso per cassazione RADULOVIC Diego, lamentando con due distinte impugnazioni l'erronea qualificazione giuridica dei fatti sub 3) e la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADULOVIC DIEGO (CUI 044RW33) nato a CHIARI il 05/05/1999 RADULOVIC ROMINA (CUI 0445YEB) nato a BRESCIA il 28/04/1996 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 09/10/2020, riformava parzialmente (per quanto qui rileva, accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Brescia, in data 01/06/2020, nei confronti (tra gli altri) di RADULOVIC Diego e RADULOVIC Romina, in relazione ai reati di rapina e furto in abitazione loro rispettivamente ascritti. Propone ricorso per cassazione RADULOVIC Diego, lamentando con due distinte impugnazioni l'erronea qualificazione giuridica dei fatti sub 3) e la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite.
Propone ricorso per cassazione RADULOVIC Romina, deducendo la nullità conseguente all'esser stata giudicata dal G.u.p. pur essendo stati contestati reati a citazione diretta. I ricorsi sono inammissibili. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).
Tali principi impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi dei due imputati, trattandosi di doglianze precluse dall'intervenuta rinuncia ai corrispondenti motivi di appello (entrambi i ricorrenti hanno rinunciato a tutti i motivi ad eccezione di quelli riguardanti la determinazione della pena). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consiglie Estensore