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Ordinanza — n. 31626/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31626/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31626/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSERINI JURI nato a GAZZANIGA il 13/05/1985 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BERGAMO in composizione monocratica in data 13/01/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MASSERINI Juri a pena di giustizia per plurimi reati di ricettazione, furto, possesso di arnesi atti allo scasso, commessi nel 2018 in varie località della provincia di BERGAMO, riuniti per continuazione e con il riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31626/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri reati delitto furto di lieve entità infrazione privilegiata furto per mestiere pene e misure

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
MASSERINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'eccessività della pena inflitta e la mancata motivazione con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSERINI JURI nato a GAZZANIGA il 13/05/1985 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BRESCIA, con sentenza in data 13/10/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di BERGAMO in composizione monocratica in data 13/01/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MASSERINI Juri a pena di giustizia per plurimi reati di ricettazione, furto, possesso di arnesi atti allo scasso, commessi nel 2018 in varie località della provincia di BERGAMO, riuniti per continuazione e con il riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate.

MASSERINI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce l'eccessività della pena inflitta e la mancata motivazione con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorso é inammissibile, essendo manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. Con motivazione congrua e logica, il Collegio di appello giustificato l'individuazione secondo entità superiori ai minimi edittali della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione nella obiettiva gravità dei fatti - due motociclette fra i beni sottratti, tre furti commessi a distanza di un giorno l'uno dall'altro, possesso di arnesi da scasso, indici tutti di professionalità nel furto -, nei plurimi precedenti specifici e nell'avere il ricorrente commesso uno dei reati mentre era sottoposto all'obbligo di dimora in relazione ad altro furto consumato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Al redo Mantov Luci 4weriali D. E " 'FA