Ordinanza — n. 31625/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ RAMIREZ RONALD DANIEL nato il 02/11/1980 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 09/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 30/01/2020 dal Tribunale di Parma, con la quale - per quanto qui rileva - RODRIGUEZ RAMIREZ Ronald Daniel era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria pluriaggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il RODRIGUEZ RAMIREZ a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, alla ritenuta sussistenza di una responsabilità del ricorrente a titolo di concorso anche quanto all'azione violenta in danno della persona offesa, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 e all'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 116 cod. pen; Ordinanza — n. 31625/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Generica, e comunque meramente reiterativa, è la censura relativa all'aggravante della minorata difesa, avendo la Corte correttamente valorizzato non solo che il delitto fu commesso alle prime luci dell'alba (essendo il sole sorto 50 minuti dopo l'azione delittuosa), ma anche che l'aggressione fu posta in essere in danno di una donna che stava camminando da sola in strada, con gli esercizi commerciali ancora chiusi. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ RAMIREZ RONALD DANIEL nato il 02/11/1980 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 09/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 30/01/2020 dal Tribunale di Parma, con la quale - per quanto qui rileva - RODRIGUEZ RAMIREZ Ronald Daniel era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria pluriaggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il RODRIGUEZ RAMIREZ a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, alla ritenuta sussistenza di una responsabilità del ricorrente a titolo di concorso anche quanto all'azione violenta in danno della persona offesa, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 e all'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che P "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i motivi di ricorso non superano il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in censure del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, l'articolata motivazione della Corte territoriale ha valorizzato, in termini immuni da vizi deducibili in questa sede: il colpo alla bocca ricevuto dalla persona offesa subito dopo lo strappo della borsa e della sacca da lei detenute; la piena credibilità del suo racconto anche quanto a tale specifico aspetto della vicenda; le peculiari circostanze anche quanto alla visibilità, che ben spiegavano come la donna non fosse stata in grado di individuare quale dei due malviventi l'avesse colpita; l'irrilevanza della mancata produzione di certificati medici.
Si tratta di un percorso argomentativo compiuto, che resiste alle censure difensive anche quanto alla riconducibilità al ricorrente dell'atto violento ai sensi dell'art. 110 cod. pen., anche qualora il colpo fosse stato inferto dal correo: la decisione appare infatti in linea con l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata» (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015 Lia Rv. 265479, relativa ad una fattispecie di rapina in cui l'imputato, pur rimasto in automobile, era stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con l'autore materiale, rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di furto con strappo, alla violenza sulle persone).
Né risulta in alcun modo possibile dubitare del pieno coinvolgimento nell'episodio del ricorrente, non essendo stato censurato il passaggio motivazionale dedicato alla sua ammissione degli addebiti (pur con la precisazione di non aver egli colpito la persona offesa). Inammissibile, perché non dedotto in appello, è il motivo sull'attenuante ex art. 62 n.4 (che peraltro era stata correttamente esclusa dal primo giudice, in considerazione della complessiva condotta posta in essere in danno della persona offesa: cfr. Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950, secondo cui «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali»).
Generica, e comunque meramente reiterativa, è la censura relativa all'aggravante della minorata difesa, avendo la Corte correttamente valorizzato non solo che il delitto fu commesso alle prime luci dell'alba (essendo il sole sorto 50 minuti dopo l'azione delittuosa), ma anche che l'aggressione fu posta in essere in danno di una donna che stava camminando da sola in strada, con gli esercizi commerciali ancora chiusi. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi Here Estensore Il Pre dente VIUORf PAZ