Cassation appeal dismissed as inadmissible because co-defendant acquittal in separate proceeding does not affect agreed sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the acquittal of a co-defendant in a separate summary proceeding should invalidate the agreed sentence applied to him. The court rejected this, ruling that distinct criminal proceedings are autonomous and the outcome of one does not legally impact the other. Consequently, the appeal was dismissed because the appellant failed to demonstrate how the co-defendant's acquittal affected the specific agreed sentence imposed on him.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 co. 2 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The appeal is inadmissible when the appellant relies on the acquittal of a co-defendant in a separate proceeding, as such proceedings are autonomous and the outcome of one does not affect the agreed sentence applied to the other.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAM MARTINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 17/08/1967 avverso la sentenza del 08/02/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO-clato-alMso-att i=t; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GUP del TRIBUNALE di PALERMO con sentenza in data 8/02/2021 applicava a SAMMARTINO Giuseppe, su sua richiesta, la pena di giustizia concordata in relazione ai reati di associazione per delinquere, falso, truffa, frode in pubbliche forniture, riuniti per continuazione, commessi a PALERMO e a MONREALE fino al dicembre 2018, con le attenuanti generiche. SAMMARTINO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivi il fatto che su uno dei reati oggetto di applicazione di pena (sub capo 13) una concorrente nel delitto, LUNETTA Desiderata, è stata assolta, a seguito di giudizio abbreviato.
Con procedura de plano ex ad 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i motivi sono inammissibili perché manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute e correttamente comparate le circostanze concorrenti), dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica del fatto costituente oggetto di imputazione implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cf. tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso. Certamente non può costituire oggetto di ricorso la sorte di una concorrente in uno dei reati oggetto di patteggiamento, che sia stata assolta a seguito di giudizio abbreviato, trattandosi di procedimenti del tutto distinti e autonomi, e non conoscendosi neanche la motivazione dell'altra sentenza, poiché il ricorrente ha allegato il solo dispositivo.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano L