Italian Court dismisses appeal against peace court sentencing for procedural bar on motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for continued theft. The appellant argued the appellate judgment's reasoning was contradictory and illogical, but the Supreme Court held that such defects cannot be raised in cassation for crimes tried by peace courts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000; Recourse for cassation against appeal judgments for peace court crimes is inadmissible for mere defects of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GASPERIS ANITO nato a ISOLA DEL LIRI il 08/07/1962 avverso la sentenza del 03/05/2019 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Tribunale di Cassino, quale giudice di appello, confermava con sentenza del 03/05/2019 la decisione di condanna alla pena di giustizia emessa il 27/04/2018, dal Giudice di Pace di Sora, nei confronti di DE GASPERIS Anito, in relazione al reato continuato di cui all'art. 636 cod. pen. a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il DE GASPERIS, a mezzo del proprio difensore, lamentando la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Deve invero osservarsi che il ricorrente ha proposto censure non deducibili in questa sede, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, DE BILIO,Rv. 275557). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Con 10-e Estensore VITTOR PAZIENZA IN 'IDEP °SITATA CANCELLERIA I 1 2 AGO