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Ordinanza — n. 31622/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31622/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31622/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 24/01/1974 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 22/01/2021, confermava la sentenza emessa in data 07/09/2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale DI MARIA Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di autovettura a lui ascritto (ritenuta la continuazione con altra sentenza, divenuta irrevocabile, che lo aveva condannato per il concorso nel delitto di tentato furto aggravato di altra autovettura). Propone ricorso per cassazione il DI MARIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla misura della pena determinati a titolo di continuazione.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31622/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il DI MARIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla misura della pena determinati a titolo di continuazione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione reato di pirateria della strada altri reati infrazione privilegiata sanzioni penali guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GIUSEPPE nato a PALERMO il 24/01/1974 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 22/01/2021, confermava la sentenza emessa in data 07/09/2018 dal Tribunale di Palermo, con la quale DI MARIA Giuseppe era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione di autovettura a lui ascritto (ritenuta la continuazione con altra sentenza, divenuta irrevocabile, che lo aveva condannato per il concorso nel delitto di tentato furto aggravato di altra autovettura). Propone ricorso per cassazione il DI MARIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla misura della pena determinati a titolo di continuazione.

Il ricorso è inammissibile. Viene in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).

Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto sproporzionata per difetto la pena irrogata ("appena" dieci mesi di reclusione e Euro 850 di multa), dopo aver valorizzato l'abituale dedizione del DI MARIA ai reati contro il patrimonio e la condotta in concreto posta in essere ("vigilanza" a bordo dell'auto ricettata del tentativo di furto di altra vettura, con conseguente condanna posta in continuazione con quella che qui rileva), con conseguente esclusione di qualsiasi possibilità di applicazione delle attenuanti generiche e di eliminazione della recidiva.

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigle Ve1 Estensore Il £jIt1ente VITTORIO FAZIENZA