Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of lower court arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Teresa Pace inadmissible. The appellant argued for a reclassification of the crime from robbery to attempted theft or attempted robbery, but the court found these grounds were merely a repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely in the pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance and appeal, failing to provide a specific, argumentative critique of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE TERESA nato a MARSALA il 13/11/1992 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza in data 14/09/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Marsala, in data 22/10/2019, nei confronti di PACE Teresa, in relazione ai delitti di rapina impropria aggravata a lei ascritto. Propone ricorso per cassazione la PACE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in tentato furto o tentata rapina. Il ricorso è inammissibile.
È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). In tale condivisibile cornice ermeneutica, il ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in piena sintonia con le valutazioni espresse dal primo giudice, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello.
Si tratta di un percorso che esclude, tutt'altro che illogicamente, qualsiasi possibilità di riqualificazione valorizzando sia la piena credibilità delle persone offese in ordine alla sottrazione della merce e all'uso di violenza e minaccia per procurarsi l'impunità, sia quanto direttamente accertato dagli operanti, che rintracciarono la PACE, nascostasi in un luogo poco distante dal centro commerciale, mentre era ancora in possesso della refurtiva e dell'arma impropria utilizzata per minacciare le persone offese (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi Estensore VITTORI PAZIENZA !IDE POW TA TA IN C