Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding procedural violations and the subjective element of the crime. The court found that the applicant's arguments merely reiterated those already dismissed by the Court of Appeal without providing specific, critical analysis. Consequently, the decision upholds the lower court's judgment on the merits, which rejected the defense of necessity based on the applicant's conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on the mere repetition of arguments already rejected at the appellate level are inadmissible, and defenses of necessity cannot be invoked to justify permanent housing solutions rather than immediate, transitory dangers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERARDI ESTER nato a PATTI il 23/01/1993 avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 27/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 21/06/2018 dal Tribunale di Marsala, con la quale GERARDI Ester era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. a lei ascritto. Propone ricorso per cassazione la GERARDI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. proc. pen., alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.
In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, i primi due motivi di ricorso non supera no il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte l'articolata motivazione della Corte territoriale, che ha posto l'accento sulla mancata prova dei presupposti applicativi della scriminante (con particolare riferimento all'impossibilità di dimorare almeno temporaneamente presso parenti o amici, o comunque di trovare un alloggio temporaneo), ha fatto buon governo dei principi affermati da questa Suprema Corte, secondo cui «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (così da ultimo Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520.
In senso analogo, cfr. ad es. Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296, secondo la quale «in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate» Allo stesso modo, la doglianza concernente l'elemento soggettivo è stata disattesa dalla Corte territoriale con un richiamo, anzitutto, delle modalità della condotta: locuzione da riferire, evidentemente, a quanto subito prima precisato in relazione alla stabilità dell'occupazione da parte della GERARDI, connotata da un "regolare" allaccio delle utenze domestiche e dall'arredamento dell'abitazione: elementi concreti che - anche a voler prescindere dagli inviti a rilasciare l'immobile, ignorati dalla GERARDI - rendono non illogica la conclusione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, anche quanto al fine specifico di occupare l'appartamento.
Anche la residua censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha preso in esame il complessivo disvalore della condotta e le peculiarità della fattispecie concreta, giungendo alla conclusione di rigettare la richiesta alla luce della permanenza della condotta, connotata dalla coscienza e volontà di sopperire alla necessità abitativa occupando illegittimamente l'immobile di proprietà dell'ente pubblico. Si tratta di un apprezzamento di merito scevro da illogicità o contraddittorietà deducibili in questa sede, oltre che in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Const i r Estensore Il Pr 'dente V