Ordinanza — n. 31618/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI LINA nato a TARANTO il 16/12/1975 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 07/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 25/03/2019 dal Tribunale di Trento, con la quale PIGNATELLI Lina era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lei ascritto. Propone ricorso per cassazione la PIGNATELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 31618/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto - all'esito di una rigorosa analisi delle risultanze probatorie - di confermare la penale responsabilità per il delitto di truffa, sottolineando l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. ed anzi ponendo in evidenza che la pena risultava non solo congrua, ma anche inferiore al dovuto avuto riguardo all'aumento per la recidiva inferiore a quello previsto dall'art. 99 cod. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI LINA nato a TARANTO il 16/12/1975 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Trento, con sentenza del 07/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 25/03/2019 dal Tribunale di Trento, con la quale PIGNATELLI Lina era stata condannata alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa a lei ascritto. Propone ricorso per cassazione la PIGNATELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto - all'esito di una rigorosa analisi delle risultanze probatorie - di confermare la penale responsabilità per il delitto di truffa, sottolineando l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. ed anzi ponendo in evidenza che la pena risultava non solo congrua, ma anche inferiore al dovuto avuto riguardo all'aumento per la recidiva inferiore a quello previsto dall'art. 99 cod. pen.
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consig r(e Estensore VITTORI IAZIENZA ID EPOS