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Ordinanza — n. 31617/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31617/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31617/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACANTE MIRKO nato a LENTINI il 09/01/1984 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 05/11/2020, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo, in data 27/03/2019, nei confronti di VACANTE Mirko, in relazione ai delitti di rapina aggravata, sequestro di persona ed evasione di cui ai capo 4), 5) e 6) della rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza e alla misura del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31617/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo aspetto, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Parole chiave

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rapina qualificata recidiva nell'infrazione gravi addebiti penali difesa penale procedura di revisione penale tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACANTE MIRKO nato a LENTINI il 09/01/1984 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 05/11/2020, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo, in data 27/03/2019, nei confronti di VACANTE Mirko, in relazione ai delitti di rapina aggravata, sequestro di persona ed evasione di cui ai capo 4), 5) e 6) della rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di sola equivalenza e alla misura del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo aspetto, viene in rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, la valutazione della Corte resiste ai rilievi difensivi avendo ampiamente motivato le ragioni per cui la confessione del VACANTE può determinare la concessione delle attenuanti generiche con un giudizio di sola equivalenza (v. pag. 10 in ordine alla notevole capacità criminale palesata dalle plurime condotte predatorie poste in essere durante la sottoposizione agli arresti domiciliari). Anche quanto alla misura degli aumenti apportati a titolo di continuazione, la valutazione di "assoluta proporzionalità" del complessivo trattamento sanzionatorio applicato al VALENTE, in considerazione delle gravi condotte poste in essere e della sua personalità negativa, costituisce un apprezzamento di merito scevro da vizi deducibili in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigìier Estensore VITTORI AZIENZA IDEPOSFF IN CANCELLE