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Ordinanza — n. 31616/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31616/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31616/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPERTO LUCA nato a LECCE il 17/08/1996 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE Cdlato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO Con sentenza del 10/02/2021, il G.i.p. del Tribunale di Lecce applicava a LUPERTO Luca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costei concordata con il P.M. in relazione ai delitti rapina aggravata tentata e consumata, e di furto con strappo, a lui ascritti in concorso. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31616/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione tentata rapina motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Lecce applicava a LUPERTO Luca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costei concordata con il P.M.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPERTO LUCA nato a LECCE il 17/08/1996 avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCE Cdlato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con sentenza del 10/02/2021, il G.i.p. del Tribunale di Lecce applicava a LUPERTO Luca, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da costei concordata con il P.M. in relazione ai delitti rapina aggravata tentata e consumata, e di furto con strappo, a lui ascritti in concorso. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi re Estensore idente VIUORV PAZIENZA DE FC LUCIA IMPERIALI IN C A i 1 2 AGO 20