Ordinanza — n. 31615/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BIANCA SALVATORE EMANUELE nato a PALERMO il 14/04/1993 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 29/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 05/11/2019 dal Tribunale di Palermo, con la quale LA BIANCA Salvatore Emanuele era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il LA BIANCA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31615/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha preso in esame tutti i motivi di appello, disattendendoli con motivazione improntata a sintesi ma certamente idonea a supportare la decisione di conferma della condanna irrogata in primo grado, sia quanto alla configurabilità del reato anche in ordine all'elemento soggettivo, sia quanto alla misura del trattamento sa nzionatorio. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BIANCA SALVATORE EMANUELE nato a PALERMO il 14/04/1993 avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 29/10/2020, confermava la sentenza emessa in data 05/11/2019 dal Tribunale di Palermo, con la quale LA BIANCA Salvatore Emanuele era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di ricettazione a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il LA BIANCA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Nella specie, il ricorrente contesta la decisione di secondo grado con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha preso in esame tutti i motivi di appello, disattendendoli con motivazione improntata a sintesi ma certamente idonea a supportare la decisione di conferma della condanna irrogata in primo grado, sia quanto alla configurabilità del reato anche in ordine all'elemento soggettivo, sia quanto alla misura del trattamento sa nzionatorio. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consiciér Estensore Il Pr syiente VITTORI AZIENZA LUCIANO