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Ordinanza — n. 31613/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31613/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31613/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA ROCCA SALVATORE nato a PALERMO il 08/09/1978 RUSSO VINCENZO nato a BOSCOREALE il 03/10/1970 „t4 i- m-311-9 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLOrS—EZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Trento - Sez. dist. Bolzano, con sentenza del 2k01/2021, confermava la sentenza di condanna emessa in data 09/07/2020 dal Tribunale di Bolzano, con la quale LA ROCCA Salvatore e RUSSO Vincenzo erano stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa loro ascritto in concorso.

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Ordinanza — n. 31613/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio» (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329). Nella specie, i ricorsi risultano connotati dalla ripetizione di argomenti già letteralmente esposti, e soprattutto paiono da un lato sollecitare la riqualificazione giuridica del fatto in frode in commercio, dall'altro valutano più favorevole la qualificazione in tema di truffa perché procedibile a querela.

Parole chiave

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truffa aggravata ricorso per risarcimento danni danno patrimoniale procurato con astuzia risarcimento per atto illecito bancarotta fraudolenta reato economico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA ROCCA SALVATORE nato a PALERMO il 08/09/1978 RUSSO VINCENZO nato a BOSCOREALE il 03/10/1970 „t4 i- m-311-9 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLOrS—EZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Trento - Sez. dist. Bolzano, con sentenza del 2k01/2021, confermava la sentenza di condanna emessa in data 09/07/2020 dal Tribunale di Bolzano, con la quale LA ROCCA Salvatore e RUSSO Vincenzo erano stati condannati alla pena di giustizia in ordine al reato di truffa loro ascritto in concorso.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con atti di analogo contenuto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione anche quanto alla qualificazione giuridica del fatto. I ricorsi sono inammissibili. Per ciò che riguarda il motivo concernente la qualificazione giuridica del fatto, occorre richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett.

c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio» (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535. In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329). Nella specie, i ricorsi risultano connotati dalla ripetizione di argomenti già letteralmente esposti, e soprattutto paiono da un lato sollecitare la riqualificazione giuridica del fatto in frode in commercio, dall'altro valutano più favorevole la qualificazione in tema di truffa perché procedibile a querela.

Peraltro, i ricorrenti sollecitano in tale diversa prospettiva la declaratoria di improcedibilità del reato per intervenuta remissione di querela, senza adeguatamente confrontarsi con la puntuale motivazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e alla conseguente irrilevanza della intervenuta remissione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Altrettanto prive della necessaria specificità sono le censure in tema di affermazione della penale responsabilità (difettando un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, in piena sintonia con quella di primo grado quanto al coinvolgimento di entrambi i ricorrenti) e di mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 (essendo rimasto privo di adeguata confutazione il rilievo della Corte territoriale in ordine all'insussistenza di un risarcimento integrale del danno arrecato alla persona offesa).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 92/07/2021 Il Consiier Estensore Il Pr igente VITTORI ,1AZIENZA • ET., LUCIA • IMPERIALI