Ordinanza — n. 31612/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MASSA LUIGI nato a GRAGNANO il 20/12/1956 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza emessa in data 06/11/2020 in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale, riformava la sentenza assolutoria emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Cremona, in data 17/06/2016, nei confronti di DI MASSA Luigi, in relazione al delitto di appropriazione indebita a lui ascritto. In particolare, dopo aver escusso ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. l'originario coimputato SCAFARTO Gaetano, la Corte d'Appello ha condannato il DI MASSA alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in tentato furto o tentata rapina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 603 cod. proc. pen, art. 197-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31612/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, dopo aver escusso ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. l'originario coimputato SCAFARTO Gaetano, la Corte d'Appello ha condannato il DI MASSA alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in tentato furto o tentata rapina.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MASSA LUIGI nato a GRAGNANO il 20/12/1956 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza emessa in data 06/11/2020 in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Generale, riformava la sentenza assolutoria emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Cremona, in data 17/06/2016, nei confronti di DI MASSA Luigi, in relazione al delitto di appropriazione indebita a lui ascritto. In particolare, dopo aver escusso ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. l'originario coimputato SCAFARTO Gaetano, la Corte d'Appello ha condannato il DI MASSA alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in tentato furto o tentata rapina.
Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondate sono le censure proposte con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'appello. Pur senza far ricorso a formule sacramentali, il P.G. ha con assoluta chiarezza precisato l'oggetto dell'impugnazione (la decisione assolutoria dall'unico reato ascritto al DI MASSA), le ragioni a sostegno (il mancato apprezzamento delle circostanze fattuali riassunte ai n. da 1 a 3 dell'atto di appello, ritenute idonee a superare l'inutilizzabilità ex art 63 delle dichiarazioni preprocessuali dello SCAFARTO), le richieste (affermazione di penale responsabilità e condanna), anche istruttorie (esame dello SCAFARTO ai sensi dell'art. 210 o dell'art. 197-bis cod. proc. pen.).
Del tutto irrilevante è quindi il silenzio della Corte territoriale su tali aspetti, dovendo trovare applicazione il consolidato principio secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato» (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314. Altrettanto inconsistenti appaiono le residue censure. Al di là del fatto che — come appena accennato — il P.G. aveva indicato gli articoli del codice rilevanti per l'escussione dello SCAFARTO, è fuori discussione la facoltà della Corte d'Appello di utilizzare i propri poteri di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., nella specie ritenendo necessario sentire ritualmente l'originario coimputato del DI MASSA, le cui dichiarazioni erano state raccolte dalla P.G. senza le necessarie garanzie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il ConsicIJier Estensore VITTORI PAZIENZA IN CANC L. L E.