Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31611/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31611/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31611/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TILA JULIAN nato il 05/05/1998 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 12/10/2020, riformava parzialmente (applicando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod, pen. ritenute prevalenti sulla contestata recidiva unitamente alle già concesse attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Frosinone, in data 19/02/2020, nei confronti di TILA Julian, in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni aggravate a lui ascritti (il G.i.p. aveva invece assolto il TILA dall'ulteriore imputazione di detenzione abusiva di armi).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 31611/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nell'escludere l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen., proprio per il tenore complessivo delle dichiarazioni, la Corte territoriale ha comunque attributo rilievo dirimente alla consegna del danaro al TILA da parte della persona offesa, intimorita dalla condotta del ricorrente e dalsuo fare aggressivo (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Risulta del tutto inconsistente, pertanto, la prospettata possibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen. Manifestamente infondata è anche la residua censura.

Parole chiave

Generato dall'IA
rapina qualificata infrazione privilegiata furto di lieve entità reato flagrante porto abusivo di armi altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624 cod. pen
Risulta del tutto inconsistente, pertanto, la prospettata possibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TILA JULIAN nato il 05/05/1998 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 12/10/2020, riformava parzialmente (applicando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod, pen. ritenute prevalenti sulla contestata recidiva unitamente alle già concesse attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Frosinone, in data 19/02/2020, nei confronti di TILA Julian, in relazione ai reati di rapina impropria e lesioni aggravate a lui ascritti (il G.i.p. aveva invece assolto il TILA dall'ulteriore imputazione di detenzione abusiva di armi).

Propone ricorso per cassazione il TILA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo ordine di censure, è invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte, e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte ha tutt'altro che illogicamente valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, escludendo che la stessa fosse animata da intenti calunniatori, e ritenendo anzi che la stessa fosse intimorita dalla condotta del TILA e dall'eventualità di possibili ritorsioni.

Nell'escludere l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen., proprio per il tenore complessivo delle dichiarazioni, la Corte territoriale ha comunque attributo rilievo dirimente alla consegna del danaro al TILA da parte della persona offesa, intimorita dalla condotta del ricorrente e dalsuo fare aggressivo (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Risulta del tutto inconsistente, pertanto, la prospettata possibilità di riqualificare i fatti ai sensi dell'art. 624 cod. pen. Manifestamente infondata è anche la residua censura.

Il calcolo proposto dal difensore non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata, sia quanto alla pena base (anni quattro e non anni tre, mesi quattro), sia quanto all'entità delle diminuzioni per ciascuna delle attenuanti applicate:diminuzioni che la Corte d'Appello ha ritenuto di quantificare in misura inferiore a quella massima di un terzo, come emerge con chiarezza anche dai calcoli operati sulla pena pecuniaria. La riduzione della pena in misura inferiore al massimo consentito avrebbe potuto essere teoricamente oggetto di uno specifico motivo di ricorso, ricorrendone le condizioni: il ricorrente ha invece prospettato un errore nella quantificazione, ma la censura risulta manifestamente infondata non essendo in discussione la facoltà del giudice di applicare una diminuzione inferiore a un terzo per le attenuanti riconosciute.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso 02/07/2021 Il Consi e Estensore Il P ente VITTORI AZIENZA LUCIA IMPERIALI IN ,