Ordinanza — n. 31610/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAADRAOUI TAHA nato il 08/10/1989 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 1/12/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 10/07/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato LAADRAOUI TAHA a pena di giustizia per i reati di rapina impropria aggravata e di porto ingiustificato in luogo pubblico di oggetto atto a offendere, commessi a ROMA il 21/01/2020, riuniti per continuazione e con il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., prevalente sull'aggravante e sulla recidiva contestate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31610/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., prevalente sull'aggravante e sulla recidiva contestate.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAADRAOUI TAHA nato il 08/10/1989 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 1/12/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 10/07/2020, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato LAADRAOUI TAHA a pena di giustizia per i reati di rapina impropria aggravata e di porto ingiustificato in luogo pubblico di oggetto atto a offendere, commessi a ROMA il 21/01/2020, riuniti per continuazione e con il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., prevalente sull'aggravante e sulla recidiva contestate.
LAADRAOUI TAHA propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce in modo generico come motivi la mancata qualificazione della rapina in termini di tentativo invece che di reato consumato, e la contestazione del diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso é inammissibile, essendo manifestamente infondati entrambi i motivi posti a base di esso. Quanto al primo, premesso che coincide con la generica esposizione della differenza fra reato tentato e consumato, con un rapido cenno al fatto oggetto del giudizio, è sufficiente sottolineare la motivazione congrua e coerente resa dalla CORTE territoriale, allorché ha confermato l'avvenuto impossessamento da parte dell'imputato di una parte dei beni contenuti nella borsa della persona offesa, col conseguimento - se pure per breve tempo - della autonoma disponibilità degli stessi: il che fa escludere l'ipotesi del tentativo.
Quanto al secondo, il Collegio di appello ha ricordato i recenti gravi precedenti penali dell'imputato e l'aver commesso il fatto mentre era sottoposto a una misura cautelare personale, unitamente al comportamento processuale non meritevole. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Pre", ente Alfre o Mantovano L , *1 Imperia li (95g2A-U-r( £24