Ordinanza — n. 31609/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FRATE ALBERTO nato a PREDAZZO il 22/08/1943 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 10/07/2020, riformava parzialmente (riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 12/10/2016 dal Tribunale di Alessandria, con la quale DEL FRATE Alberto era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al concorso nel tentativo di riciclaggio a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il DEL FRATE, a mezzo del proprio difensore, deducendo omessa motivazione quanto alla mancata riduzione della pena nella misura di due terzi, trattandosi di delitto tentato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31609/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il DEL FRATE, a mezzo del proprio difensore, deducendo omessa motivazione quanto alla mancata riduzione della pena nella misura di due terzi, trattandosi di delitto tentato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL FRATE ALBERTO nato a PREDAZZO il 22/08/1943 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 10/07/2020, riformava parzialmente (riducendo il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 12/10/2016 dal Tribunale di Alessandria, con la quale DEL FRATE Alberto era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al concorso nel tentativo di riciclaggio a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il DEL FRATE, a mezzo del proprio difensore, deducendo omessa motivazione quanto alla mancata riduzione della pena nella misura di due terzi, trattandosi di delitto tentato.
Il ricorso è inammissibile. Viene in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la riduzione nella misura della metà per il tentativo (partendo da una pena base di anni cinque e pervenendo ad un sostanziale dimezzamento della pena irrogata in primo grado), dopo aver richiamato il ruolo centrale svolto dal DEL FRATE ed i numerosi precedenti a suo carico: trattasi di motivazione ampiamente idonea ai fini che qui interessano. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi liere Estensore Il P dente VITTOR /;1/1 ZIENZA n LUCIA O IMPERIALI