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Ordinanza — n. 31608/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31608/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31608/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATIQI AMINE nato il 15/10/1988 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 13/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Alessandria, in data 19/05/2020, nei confronti di EL ATIQI Amine, in relazione al delitto di rapina impropria aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione l'EL ATIQI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in tentata rapina impropria, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'applicazione della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31608/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pur con un formale ossequio alle Sezioni Unite, il ricorrente ha censurato tale percorso motivazionale reiterando la tesi secondo cui sarebbe necessario, per la consumazione del reato, anche il verificarsi dell'impossessamento. Altrettanto reiterativa è la seconda censura, avendo la Corte d'Appello escluso, tutt'altro che illogicamente, che una refurtiva del valore dichiarato di 500 Euro potesse costituire un valore "irrisorio" (indispensabile per l'applicazione dell'attenuante) anche ipotizzando una revisione al ribasso correlata al fatto che si trattava di merce in vendita al mercato rionale.

Parole chiave

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rapina reati contro il patrimonio reato di poca entità risarcimento per atto illecito recidiva nell'infrazione ricettazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ATIQI AMINE nato il 15/10/1988 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 13/11/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Alessandria, in data 19/05/2020, nei confronti di EL ATIQI Amine, in relazione al delitto di rapina impropria aggravata a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione l'EL ATIQI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in tentata rapina impropria, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e all'applicazione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). In tale condivisibile cornice ermeneutica, il ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in piena sintonia con le valutazioni espresse dal primo giudice, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello.

In particolare, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha tracciato in termini ineccepibili, ed imperniati sul compimento della sottrazione della cosa (non dell'impossessamento), la distinzione tra ipotesi tentata e consumata di rapina impropria, ponendosi in linea con gli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte e con la più recente elaborazione giurisprudenziale, secondo cui «ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della res, mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico» (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858).

Pur con un formale ossequio alle Sezioni Unite, il ricorrente ha censurato tale percorso motivazionale reiterando la tesi secondo cui sarebbe necessario, per la consumazione del reato, anche il verificarsi dell'impossessamento. Altrettanto reiterativa è la seconda censura, avendo la Corte d'Appello escluso, tutt'altro che illogicamente, che una refurtiva del valore dichiarato di 500 Euro potesse costituire un valore "irrisorio" (indispensabile per l'applicazione dell'attenuante) anche ipotizzando una revisione al ribasso correlata al fatto che si trattava di merce in vendita al mercato rionale.

Privo della necessaria specificità è infine il motivo sulla recidiva. Il ricorrente deduce che la Corte abbia fatto esclusivo riferimento ai precedenti penali, senza confrontarsi svolte a pag. 7 della sentenza impugnata, muovendo appunto dalla pluralità ed eterogeneità dei precedenti a carico del ricorrente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Con lire Estensore Il Pr s.k:lente VITTOR 61 PAZIENZA LUCIA IMPIrRIALI D e P'°'2 T