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Ordinanza — n. 31606/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31606/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31606/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERES CAMPOS LUIS MIGUEL nato il 14/06/1984 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 09/12/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di 'Roma, in data 21/02/2020, nei confronti di PERE/ CAMPOS Luis Miguel, in relazione al delitto di rapina impropria a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il PEREZ CAMPOS, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato. Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31606/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delli,a ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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rapina reati contro il patrimonio furto di lieve entità reato di poca entità risarcimento per atto illecito infrazione privilegiata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERES CAMPOS LUIS MIGUEL nato il 14/06/1984 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 09/12/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di 'Roma, in data 21/02/2020, nei confronti di PERE/ CAMPOS Luis Miguel, in relazione al delitto di rapina impropria a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il PEREZ CAMPOS, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto in furto aggravato. Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

In tale condivisibile cornice ermeneutica, il ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in piena sintonia con le valutazioni espresse dal primo giudice, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello. Si tratta di un percorso che esclude, tutt'altro che illogicamente, qualsiasi possibilità di riqualificazione valorizzando sia la piena credibilità delle persone offese in ordine alla sottrazione della borsa e all'uso di violenza per procurarsi l'impunità: ed è un percorso che il ricorrente ritiene di confuta con argomenti totalmente congetturali ("appare serenamente ipotizzabile") e comunque manifestamente infondati (si vorrebbe escludere l'elemento psicologico della rapina in quanto le persone offese, "del tutto inaspettatamente", avevano reagito alla sottrazione).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delli,a ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consig ere, Estensore Il Pre ante VITTORId I7AZIENZA 175-. LUCIA M PERIALI E.F CA ATA NCELL