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Ordinanza — n. 31605/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31605/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31605/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCIO PIERO nato a PALERMO il 21/05/1964 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 03/12/2020, riformava parzialmente (rideterminando il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento della continuazione con la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, di resistenza e lesioni) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28/11/2014, nei confronti di CAPPUCCIO Piero, in relazione al delitto di ricettazione di autovettura a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CAPPUCCIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto, violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 31605/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Altrettanto è a dirsi quanto al trattamento sanzionatorio, ove si consideri che la pena base è stata determinata nel minimo, e l'aumento per la continuazione in misura assai prossima ai minimi calcolati tenendo conto dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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infrazione privilegiata altri reati furto di lieve entità favoreggiamento delitto pentito

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Propone ricorso per cassazione il CAPPUCCIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto, violazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPUCCIO PIERO nato a PALERMO il 21/05/1964 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Roma, con sentenza in data 03/12/2020, riformava parzialmente (rideterminando il trattamento sanzionatorio previo riconoscimento della continuazione con la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, di resistenza e lesioni) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 28/11/2014, nei confronti di CAPPUCCIO Piero, in relazione al delitto di ricettazione di autovettura a lui ascritto. Propone ricorso per cassazione il CAPPUCCIO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di furto, violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile. invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cessazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, De Marte). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, deve qui aggiungersi, quanto al primo motivo, che — diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente - la Corte d'Appello ha fatto buon governo del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «risponde del reato di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, e quindi anche di telefoni cellulari, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso» (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120).

Risulta invero immune da censure qui deducibili il passaggio motivazionale in cui la Corte non ha ritenuto attendibile quanto riferito dal CAPPUCCIO in ordine alla propria responsabilità per il furto dell'autovettura commesso all'interno di un circolo sportivo, trattandosi di prospettazione resa solo nel corso dell'udienza in grado d'appello, ovvero dopo che il ricorrente aveva avuto ampiamente modo di prendere visione degli atti e modulare conseguentemente le proprie dichiarazioni. In altri termini, la dichiarazione del CAPPUCCIO di aver commesso il furto della vettura, resa ad oltre dieci anni dai fatti con ogni conseguenza in ordine all'impossibilità di riscontrare quanto riferito in ordine alla dinamica dei fatti, ecc., è stata ritenuta non attendibile dalla Corte d'Appello, con una valutazione scevra da vizi di legittimità prospettabili in questa sede.

Se è vero infatti che la possibilità di rendere dichiarazioni nel processo costituisce una facoltà dell'imputato il cui esercizio è ovviamente insindacabile, in sé considerato, è anche vero che il contenuto delle dichiarazioni rese può ed anzi deve essere valutato dal giudice procedente anche in relazione alla tempistica delle dichiarazioni stesse. Priva di qualsiasi consistenza è la doglianza relativa all'art. 131-bis cod. pen., non solo alla luce della tipologia di auto ricettata (Mercedes ML), ma anche del complessivo contesto accertato dagli operanti, costretti dal CAPPUCCIO ad un pericoloso inseguimento lungo il raccordo anulare, culminato in una violenta resistenza del ricorrente (la sentenza irrevocabile posta in continuazione dalla Corte territoriale si riferisce appunto ai reati di resistenza e lesioni posti in essere nel predetto frangente dal CAPPUCCIO, arrestato in flagranza).

Altrettanto è a dirsi quanto al trattamento sanzionatorio, ove si consideri che la pena base è stata determinata nel minimo, e l'aumento per la continuazione in misura assai prossima ai minimi calcolati tenendo conto dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 Il Consig ievé Estensore Il P sidente \ VITTORI PAZIENZ