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Ordinanza — n. 31604/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31604/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31604/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAVIDE FERDINANDO nato a NAPOLI il 13/09/1977 MUSTO GENNARO nato a NAPOLI il 24/11/1990 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lato avviso alle ptij udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31604/2021 — snpen · Corte di Cassazione: e dallo stesso verbale di udienza, in cui si dà atto della rinuncia a tutti i motivi di appello fatta eccezione della sola dosimetria della pena detentiva". Deve quindi trovare applicazione il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti» (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena obbligo di ridurre il danno risarcimento alle vittime di reati ricorso per risarcimento danni risarcimento per atto illecito aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 26/11/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAVIDE FERDINANDO nato a NAPOLI il 13/09/1977 MUSTO GENNARO nato a NAPOLI il 24/11/1990 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI Lato avviso alle ptij udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 26/11/2020, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 05/03/2020, nei confronti di DAVIDE Ferdinando e MUSTO Gennaro, in relazione ai reati di rapina aggravata e lesioni aggravate loro ascritti in concorso. Propongono ricorso per cassazione il DAVIDE e il MUSTO, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'attenuante del risarcimento del danno. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti si dolgono, del tutto inammissibilmente, della entità di un trattamento sanzionatorio - al quale è estraneo ogni riferimento all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. - da essi stessi concordato con il P.G. ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come emerge con assoluta chiarezza dalla motivazione della sentenza (cfr. pag.

4) e dallo stesso verbale di udienza, in cui si dà atto della rinuncia a tutti i motivi di appello fatta eccezione della sola dosimetria della pena detentiva". Deve quindi trovare applicazione il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti» (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigli Estensore VITTO RICVPAZIENZA I P idente IN C A 1\i'C 4L LUC O -IMPERIALI 2