Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31603/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31603/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31603/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILINDRO FRANCESCO nato IN GHANA il 26/01/1969 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 19/01/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 602-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 29/01/2019, nei confronti di CILINDRO Francesco, in relazione ai delitti di ricettazione e tentata truffa a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il CILINDRO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione della tentata truffa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 602-bis cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31603/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 602-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 29/01/2019, nei confronti di CILINDRO Francesco, in relazione ai delitti di ricettazione e tentata truffa a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il CILINDRO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione della tentata truffa.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito intervenuta prescrizione proroga del termine termini di ricorso lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 602-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 19/01/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 602-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S.
art. 599-bis cod. proc. pen
Solo per completezza, si evidenzia che la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte ha evidenziato che «in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILINDRO FRANCESCO nato IN GHANA il 26/01/1969 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 19/01/2021, riformava parzialmente (accogliendo l'istanza di applicazione di pena concordata ex art. 602-bis cod. proc. pen.) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 29/01/2019, nei confronti di CILINDRO Francesco, in relazione ai delitti di ricettazione e tentata truffa a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il CILINDRO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione della tentata truffa.

Il ricorso è inammissibile. Nel calcolo del termine decennale, il ricorrente non ha invero tenuto conto del periodo di sospensione della prescrizione conseguente al rinvio disposto dal giudice di primo grado, su richiesta della difesa, all'udienza del 16/04/2013 (con rinvio al 05/11/2013); tenendo conto del predetto periodo di sospensione, evidentemente, il reato non era ancora prescritto alla data di emissione della sentenza in questa sede impugnata. Solo per completezza, si evidenzia che la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte ha evidenziato che «in tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione volto a contestare l'omessa declaratoria di estinzione di alcuni dei reati ascritti in continuazione, quando ciò non abbia inciso sulla legalità complessiva della pena concordata, in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per i reati in relazione ai quali non è decorso il termine di prescrizione alla data della pronuncia impugnata» (Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020 Ferrarini, Rv. 278142, la quale ha ulteriormente precisato, in motivazione, che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599- bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale).

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/073/2021 Il Consigli re Estensore VITTORIdpPAZIENZA ›DEP°Si TATA I IN c_ AN, 2