Ordinanza — n. 31602/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/02/1985 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 02/12/2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto da DEL PRETE Antonio avverso la sentenza emessa in data 05/04/2016 dal Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa continuata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il DEL PRETE, deducendo l'insussistenza della causa di inammissibilità ritenuta dalla Corte territoriale. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31602/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, il ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha diffusamente richiamato l'evoluzione giurisprudenziale in materia, sulla scorta della quale ha ritenuto priva della necessaria specificità l'impugnazione con cui il DEL PRETE si era limitato a chiedere l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto (peraltro implicitamente esclusa dalla Corte territoriale attraverso l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale) o in subordine l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE ANTONIO nato a NAPOLI il 05/02/1985 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 02/12/2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto da DEL PRETE Antonio avverso la sentenza emessa in data 05/04/2016 dal Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di truffa continuata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il DEL PRETE, deducendo l'insussistenza della causa di inammissibilità ritenuta dalla Corte territoriale. Il ricorso è inammissibile, perché totalmente generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
Nella specie, il ricorrente contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello con argomentazioni del tutto prive di un effettivo confronto con il percorso motivazionale tracciato dalla Corte d'Appello, che ha diffusamente richiamato l'evoluzione giurisprudenziale in materia, sulla scorta della quale ha ritenuto priva della necessaria specificità l'impugnazione con cui il DEL PRETE si era limitato a chiedere l'assoluzione per la particolare tenuità del fatto (peraltro implicitamente esclusa dalla Corte territoriale attraverso l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale) o in subordine l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
In altri termini, la mancanza anche in questa sede di una adeguata confutazione delle argomentazioni della Corte (ad es. attraverso il richiamo di contenuti dell'appello idonei a smentirle) non può che comportare l'inammissibilità dell'odierno ricorso. Da ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Con glière Estensore Il P,-sidente VITTO IO' PAZIENZA LUCIAN IMPERIALI DEPOSITAT