Ordinanza — n. 31601/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURIGEMMA MASSIMO nato in GERMANIA il 04/02/1975 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 21/12/2020, confermava la sentenza emessa in data 01/03/2017 dal Tribunale di Napoli, con la quale AURIGEMMA Massimo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 640-ter cod. pen. e 55 d.lgs. n. 231 del 2007 a lui ascritti in concorso con persone non identificate. Propone ricorso per cassazione l'AURIGEMMA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 640-ter cod. pen; Ordinanza — n. 31601/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640-ter cod. pen. e 55 d.lgs. n. 231 del 2007 a lui ascritti in concorso con persone non identificate. Propone ricorso per cassazione l'AURIGEMMA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURIGEMMA MASSIMO nato in GERMANIA il 04/02/1975 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 21/12/2020, confermava la sentenza emessa in data 01/03/2017 dal Tribunale di Napoli, con la quale AURIGEMMA Massimo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 640-ter cod. pen. e 55 d.lgs. n. 231 del 2007 a lui ascritti in concorso con persone non identificate. Propone ricorso per cassazione l'AURIGEMMA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568). Nella specie, il ricorrente ripropone le argomentazioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale senza alcun effettivo confronto con il percorso motivazionale fondante la decisione di conferma della sentenza di condanna.
Si allude in particolare: al meccanismo truffaldino escogitato facendo transitare le somme abusivamente prelevate su conti-gioco intestati a soggetti inesistenti o comunque non identificabili, e alle anomale "giocate a perdere" funzionali al trasferimento delle somme sulla carta Postepay dell'AURIGEMMA, unico beneficiario del meccanismo; alla irrilevanza e strumentalità della denuncia di smarrimento della carta di identità, della tessera sanitaria e della carta Postepay, sporta ad un anno dai fatti e alcuni mesi dopo l'elezione di domicilio sottoscritta dall'AURIGEMMA, evidentemente così venuto a conoscenza dell'indagine a suo carico.
Altrettanto è a dirsi quanto alle residue censure, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche attraverso il richiamo dei molteplici precedenti penali, evidenziando poi che la pena per il reato più grave era stata irrogata nel minimo con un aumento assolutamente contenuto per la continuazione. Si tratta di un percorso argomentativo immune da vizi denunciabili in questa sede, e comunque rimasto privo di effettiva confutazione. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Cons Estensore Il P sidente VITTORI PAZIENZA DEPOSITATA LUCIÀ 10 IMPERIALI