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Ordinanza — n. 31600/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31600/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31600/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA GAETANO nato a PAGANI il 28/10/1978 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenz 0‘.1 22/12/2020, riformava parzialmente (dichiarando estinto per prescrizione il concorrente reato di sequestro di persona, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 30/01/2013 dal Tribunale di S.M.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31600/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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infrazione privilegiata sorpasso non consentito concorso proprio reato di pirateria della strada favoreggiamento altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA GAETANO nato a PAGANI il 28/10/1978 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO dì NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenz 0‘.1 22/12/2020, riformava parzialmente (dichiarando estinto per prescrizione il concorrente reato di sequestro di persona, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza emessa in data 30/01/2013 dal Tribunale di S.M.

Capua Vetere, con la quale TORTORA Gaetano era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione il TORTORA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per concorso in rapina anziché per favoreggiamento, e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, perché generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Nella specie, il ricorrente ripropone le argomentazioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale senza alcun effettivo confronto con il percorso motivazionale fondante la decisione di conferma della sentenza di condanna. Si allude in particolare: agli esiti dell'esame dei tabulati e del traffico telefonico, comprovanti che anche il TORTORA si trovava (come il correo MARRAZZO che ha ammesso le sue responsabilità) nei luoghi di consumazione della rapina; all'orario dei contatti telefonici tra i due, incompatibile con la versione del TORTORA secondo cui egli sarebbe intervenuto solo dalle ore 4; alla presenza dell'auto del TORTORA nello stesso cortile in cui era stato parcheggiato il veicolo provento della rapina, con all'interno strumenti di rimozione delle scritte apposte sul veicolo; all'inverosimiglianza dell'ipotesi, prospettata dal TORTORA, per cui un elettrauto si sarebbe recato in piena notte a riparare un veicolo senza portarsi dietro l'attrezzatura necessaria; alle condizioni del veicolo del TORTORA, marciante e non in avaria come da lui sostenuto.

Si tratta di un compendio ampiamente idoneo a supportare un'affermazione di responsabilità (anche per le plurime smentite alla versione del TORTORA), che non è stato oggetto di adeguata confutazione da parte del ricorrente: di qui l'inammissibilità del motivo. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Nell'escludere la concedibilità delle attenuanti generiche, alla luce della particolare gravità del fatto indicativa di una spiccata capacità criminale, e della irrilevanza in sé dell'incensuratezza dell'imputato, per espressa indicazione legislativa, la Corte d'Appello ha fatto buon governo del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi li7re Estensore Il Pr idente VITTOR ' PAZIENZA LUCIAN MPERIALI - rp—E- POSiTATA I