Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31599/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31599/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31599/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO PATRIZIO nato a NAPOLI il 21/04/1992 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; • E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 08/09/2020, confermava - per quanto qui rileva - la sentenza emessa in data 04/12/2019 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale SANNINO Patrizio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il SANNINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione - ritenuta apparente - con riferimento alla quantificazione della pena base per il tentativo e alla misura degli aumenti per i reati satellite.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31599/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso, ritiene poi il Collegio che, se è vero che il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato al SANNINO richiedeva una specifica motivazione, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), è anche vero che tale esigenza è stata nella specie soddisfatta attraverso la valorizzazione dell'uso di armi, della partecipazione di più persone e della interruzione dell'attività delittuosa solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni della legge sulle armi commisurazione della pena per rapina reati penali gravi reati violenti tentate lesioni personali gravi crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
Tanto premesso, ritiene poi il Collegio che, se è vero che il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato al SANNINO richiedeva una specifica motivazione, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO PATRIZIO nato a NAPOLI il 21/04/1992 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 08/09/2020, confermava - per quanto qui rileva - la sentenza emessa in data 04/12/2019 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale SANNINO Patrizio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il SANNINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione - ritenuta apparente - con riferimento alla quantificazione della pena base per il tentativo e alla misura degli aumenti per i reati satellite.

Il ricorso è inammissibile. È opportuno anzitutto evidenziare che le doglianze difensive appaiono prive della necessaria specificità nella parte in cui lamentano che i giudici di merito si siano discostati dal minimo assoluto, senza peraltro chiarire le ragioni fondanti la richiesta di un trattamento di così particolare benevolenza: trattasi infatti di tentata rapina a mano armata posta in essere da soggetto cui è stata applicata (senza rilievi in questa sede) la recidiva specifica infraquinquennale, e sotto la diretta osservazione degli operanti il cui intervento ha dato luogo a conseguenze tutt'altro che lievi (cfr. il capo b, in cui sono precisate le lesioni - tra cui una frattura della regione costale riportate da uno dei militari intervenuti).

Tanto premesso, ritiene poi il Collegio che, se è vero che il trattamento sanzionatorio in concreto irrogato al SANNINO richiedeva una specifica motivazione, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (così, tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), è anche vero che tale esigenza è stata nella specie soddisfatta attraverso la valorizzazione dell'uso di armi, della partecipazione di più persone e della interruzione dell'attività delittuosa solo grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Quanto poi agli aumenti di pena irrogati per i reati satellite (la cui entità esclude la sussistenza degli obblighi motivazionali qui appena richiamati), è da ritenere adeguato il riferimento alla gravità dei reati di resistenza e di lesioni in danno dell'agente di P.G. (cfr. pag. 5). Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi Estensore Il Pr idente VITTORI PAZIENZA