Italian Court dismisses appeal for aggravated robbery citing generic grounds and lack of generic mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Giannetti and Porfidia inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated robbery. The appellants argued for generic mitigation and challenged the reliability of victim identification, but the court found their arguments generic and lacking specific connection to the trial record. The decision relied on established jurisprudence requiring precise grounds for cassation appeals and noted that the choice of summary procedure did not preclude the exclusion of generic mitigation based on prior criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Cassation appeals must be specific and connected to the contested decision; generic mitigation may be excluded if prior criminal record is prevalent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNETTI FRANCESCO nato a CASERTA il 22/01/1997 PORFIDIA PAOLO nato a MARCIANISE il 04/10/1997 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 23/0912020, confermava la sentenza emessa in data 11/01/2017 dal G.u.p. del Tribunale di S.M. Capua Vetere, con la quale GIANNETTI Francesco, PORFIDIA Paolo e CALENDA Luciano erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata loro ascritto in concorso. Propongono ricorso per cassazione con unico atto il GIANNETTI e il PORFIDIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
I ricorsi sono inammissibili. Il primo motivo è generico. È opportuno ricordare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Nella specie, i ricorrenti ripropongono le censure in ordine all'attendibilità della persona offesa anche in fase di ricognizione, senza alcun effettivo confronto con il percorso motivazionale fondante la decisione di conferma della sentenza di condanna, nella parte in cui valorizza un elemento di evidente rilievo indiziante, ampiamente idoneo a riscontrare l'esito positivo dei riconoscimenti fotografici e di persona, tra l'altro connotato dalla "assoluta certezza" della dichiarante: si allude al fatto che i tre malviventi erano stati identificati in un controllo stradale espletato solo 30 minuti prima della rapina, nel corso del quale gli operanti avevano accertato che ciascuno dei tre si trovava, all'interno dell'autovettura, nella posizione indicata poi dalla donna rapinata.
Con specifico riferimento alla posizione del PORFIDIA, deve per un verso osservarsi che la questione della calvizie non risulta idonea a vulnerare il percorso argomentativo non solo perché è pacifico che il ricorrente fosse pochi minuti prima a bordo dell'auto condotta dal CALENDA, ma anche perché la persona offesa ha precisato di averlo riconosciuto anche quale proprio cliente. Per altro verso, con riferimento alla condotta in concreto ascrivibile al predetto ricorrente, la Corte territoriale ha non illogicamente valorizzato proprio la pregressa frequentazione da parte del PORFIDIA della donna e del luogo appartato in cui ella esercitava, nonchè, in ogni caso, la certa idoneità della sua presenza a bordo a rafforzare l'azione delittuosa del complice sceso dall'auto a rapinare.
A sostegno del proprio assunto, anche in questo caso rimasto privo di qualsiasi confutazione, la Corte ha valorizzato il concreto atteggiamento tenuto dal PORFIDIA rimasto in auto fino al termine dell'azione delittuosa, senza allontanarsi preventivamente né tantomeno attivarsi in aiuto alla vittima). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla residua censura. Nell'escludere la concedibilità delle attenuanti generiche, alla luce dei precedenti a carico degli imputati, la Corte d'Appello ha fatto buon governo del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Le conclusioni della Corte sono state confutate con il riferimento - evidentemente del tutto inidoneo ai fini che qui interessano - al fatto che i ricorrenti avevano optato per il giudizio abbreviato. Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 02/07/2021