Ordinanza — n. 31595/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE ANTONIO nato a MESSINA il 04/07/1984 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA; E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 18/01/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Messina, in data 12/05/2020, nei confronti di CORTESE Antonio, in relazione ai delitti di estorsione continuata, rapina aggravata e violazione delle prescrizioni imposte con una misura cautelare applicata in altro procedimento. Propone ricorso per cassazione il CORTESE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 89 cod. pen. e 603 cod. proc. pen., nonché agli artt. 628 "con applicazione dell'art. 649 cod. pen.", agli artt. 629, 62 -bis e 133 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 89 cod. pen, art. 649 cod. pen, art. 649 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31595/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di un percorso che esclude, tutt'altro che illogicamente, qualsiasi possibilità di proscioglimento anche alla luce della consulenza acquisita in atti, non solo perché rileverebbe uno stato di alterazione da stupefacenti volontariamente procuratosi dal CORTESE, ma anche perché l'esistenza di una di una condizione incidente sulla capacità di intendere e di volere del ricorrente (mai dichiarato infermo di mente in alcuno dei procedimenti instaurati a suo carico) era stata solo affermata dal consulente, ma non argomentata in alcun modo (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE ANTONIO nato a MESSINA il 04/07/1984 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Messina, con sentenza del 18/01/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Messina, in data 12/05/2020, nei confronti di CORTESE Antonio, in relazione ai delitti di estorsione continuata, rapina aggravata e violazione delle prescrizioni imposte con una misura cautelare applicata in altro procedimento. Propone ricorso per cassazione il CORTESE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 89 cod. pen. e 603 cod. proc. pen., nonché agli artt. 628 "con applicazione dell'art. 649 cod. pen.", agli artt. 629, 62 -bis e 133 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). In tale condivisibile cornice ermeneutica, il primo motivo di ricorso non supera il necessario vaglio di ammissibilità, risolvendosi nella riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale, in piena sintonia con le valutazioni espresse dal primo giudice, senza alcuna effettiva confutazione del percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello.
Si tratta di un percorso che esclude, tutt'altro che illogicamente, qualsiasi possibilità di proscioglimento anche alla luce della consulenza acquisita in atti, non solo perché rileverebbe uno stato di alterazione da stupefacenti volontariamente procuratosi dal CORTESE, ma anche perché l'esistenza di una di una condizione incidente sulla capacità di intendere e di volere del ricorrente (mai dichiarato infermo di mente in alcuno dei procedimenti instaurati a suo carico) era stata solo affermata dal consulente, ma non argomentata in alcun modo (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Ed è un percorso che il ricorrente ritiene di confutare con argomenti totalmente generici, privi di effettiva valenza critica delle argomentazioni svolte in sentenza per disattendere le conclusioni del consulente di parte. Anche le residue censure sono inammissibili, perché enunciate in termini del tutto generici, senza alcuna correlazione specifica con le argomentazioni svolte in sentenza con riferimento a ciascun profilo di doglianza (è solo opportuno evidenziare la manifesta infondatezza del richiamo all'art. 649 cod. proc. pen., alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «i reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia» (Sez. 6, n. 26619 del 05/04/2018, P.G. e altro, Rv. 273557).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna deb ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
„ , Dichiara inammissibile il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigle Estensore Il P