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Ordinanza — n. 31594/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft and recidiva due to lack of video surveillance and generic mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31594/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding aggravated theft and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for reduced sentencing based on the absence of effective video surveillance and a lack of mitigating factors, but the court relied on established precedent that mere surveillance does not preclude the aggravating circumstance. Furthermore, the appellate court's refusal to grant generic mitigation was deemed sufficient as it referenced the defendant's extensive criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The presence of video surveillance does not exclude the aggravating circumstance of exposure to public trust, and the appellate court's reasoning on generic mitigating factors is unassailable in cassation.

Parole chiave

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aggravated theft video surveillance generic mitigating factors recidiva qualificata inadmissibile ricorso altri reati rapina qualificata reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione il RAKAH, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
Art. 81 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
43952 del 13/04/2017, Pettinelli„ secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nelrart. 133 cod.
Art. 628 cod. pen.
249664, in tema di concorso della recidiva qualificata con altre aggravanti ad effetto speciale: in particolare, atteso il concorso con la più grave disposizione di cui all'art. 628, terzo comma, n.
Art. 63 cod. pen.
pen., la recidiva - pur ritualmente e motivatamente ritenuta - è rimasta soggetta alla regola della facoltatività dell'aumento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, quarto comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020
pen.» (così da ultimo Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011
La Corte d'Appello, pur con un peculiare passaggio argomentativo, ha fatto corretta applicazione dei principi affermatisi sin da Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKAH MOHAMED AYMEN (CUI 03NCQX1) nato il 23/01/1985 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza in data 22/10/2020, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Macerataa, ' in data 19/05/2020, nei confronti di RAKAH Mohamed Aymen, in relazione ai delitti di aggravata, lesioni aggravate e furto aggravato di una bicicletta. Propone ricorso per cassazione il RAKAH, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, al diniego delle attenuanti generiche e all'aumento di pena effettuato ai sensi del quarto comma dell'art.81 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.» (così da ultimo Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al motivo concernente il diniego delle attenuanti 4 generiche. Nel porre in rilievo l'insussistenza di elementi positivamente valorizzabili, e nel richiamare i numerosi precedenti anche specifici a carico del ricorrente, la Corte d'Appello ha compiutamente assolto al proprio dovere motivazionale (cfr. sul punto Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli„ secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nelrart. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione».

In applicazione di tali principi, la Corte ha appunto ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Anche la residua doglianza non può essere accolta. La Corte d'Appello, pur con un peculiare passaggio argomentativo, ha fatto corretta applicazione dei principi affermatisi sin da Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664, in tema di concorso della recidiva qualificata con altre aggravanti ad effetto speciale: in particolare, atteso il concorso con la più grave disposizione di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., la recidiva - pur ritualmente e motivatamente ritenuta - è rimasta soggetta alla regola della facoltatività dell'aumento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.

Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consi e Estensore Il Pr 'dente VITTORI AZIENZA LUCIA O IMPERIALI 1 '`,1 C A i's; 771; rit‘