Ordinanza — n. 31593/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI FELICE nato a NAPOLI il 05/08/1991 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NOLA in data 12/09/2018 aveva condannato FERRETTI Felice a pena di giustizia per il reato di tentativo di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991, con riferimento al c.d. metodo mafioso, commesso a POMIGLIANO d'ARCO nel luglio 2011, con esclusione della recidiva contestata. FERRETTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e - evocando la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 7 legge n. 203/1991, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31593/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 7 legge n. 203/1991, con riferimento al c.d. metodo mafioso, commesso a POMIGLIANO d'ARCO nel luglio 2011, con esclusione della recidiva contestata. FERRETTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e - evocando la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRETTI FELICE nato a NAPOLI il 05/08/1991 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/01/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di NOLA in data 12/09/2018 aveva condannato FERRETTI Felice a pena di giustizia per il reato di tentativo di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/1991, con riferimento al c.d. metodo mafioso, commesso a POMIGLIANO d'ARCO nel luglio 2011, con esclusione della recidiva contestata. FERRETTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e - evocando la violazione dell'art. 606 co. 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. - deduce motivi del tutto aspecifici, in realtà consistenti in un lungo commento critico della decisione impugnata. Il ricorso é inammissibile, poiché non esplicita - se non ripercorrendo secondo una lettura alternativa la vicenda processuale - le specifiche censure nei confronti dei passaggi logico argomentativi della sentenza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantovano Luc," • Imperiali Crlf~s