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Ordinanza — n. 31592/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31592/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31592/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAN MING SHOU nato il 29/11/1960 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATI-0 E La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 26/01/2021, riformava la sentenza del TRIBUNALE di FIRENZE in composizione monocratica in data 26/01/2017 di condanna di PAN MING SHOU a pena di giustizia per i reati di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., e di contraffazione, riuniti per continuazione, accertati a SESTO FIORENTINI il 15/06/2011. La CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al reato di cui all'art. 474 cd. pen. e rideterminava la pena, riducendola. PAN MING SHOU propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la contraddittorietà della motivazione in ordine alla contraffazione, costituente reato presupposto della ricettazione, poiché l'imputato aveva posto in vendita i capi di abbigliamento dai marchi palesemente contraffatti, e ciò aveva costituito segnale incontestabile della non veridicità dei marchi medesimi.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31592/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate asserzione difendibile allegazione motivata impugnazione di decisioni amministrative richiedente l'asilo mongolo diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAN MING SHOU nato il 29/11/1960 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 26/01/2021, riformava la sentenza del TRIBUNALE di FIRENZE in composizione monocratica in data 26/01/2017 di condanna di PAN MING SHOU a pena di giustizia per i reati di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., e di contraffazione, riuniti per continuazione, accertati a SESTO FIORENTINI il 15/06/2011. La CORTE territoriale dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto al reato di cui all'art. 474 cd. pen. e rideterminava la pena, riducendola. PAN MING SHOU propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la contraddittorietà della motivazione in ordine alla contraffazione, costituente reato presupposto della ricettazione, poiché l'imputato aveva posto in vendita i capi di abbigliamento dai marchi palesemente contraffatti, e ciò aveva costituito segnale incontestabile della non veridicità dei marchi medesimi.

Il ricorso è inammissibile perché la CORTE territoriale per un verso ha ricordato le testimonianze dei verbalizzanti, dalle quali emerge che i marchi non avevano manifestato una evidenza di contraffazione - e anzi taluni non erano agevolmente riconoscibili come falsi -, per altro verso ha richiamato la sentenza del TRIBUNALE, che più diffusamente ha rimarcato come la norma incriminatrice tutela non soltanto gli interessi delle aziende titolari dei marchi, ma anche la fede pubblica, a prescindere dalle minime differenze esistenti fra le copie e l'originale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alfredo Mantov