Ordinanza — n. 31591/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALLE MURA ALESSANDRO nato a MILANO il 07/02/1965 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/12/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di LUCCA in composizione monocratica, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in data 11/12/2013 aveva condannato DALLE MURA Alessandro a pena di giustizia per il reato di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., accertato a QUERCETA il 21/06/2011, col beneficio della sospensione della pena. DALLE MURA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 648 cod. pen, quando nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi l'incauto acquisto; - il difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi: quanto al primo, la CORTEterritoriale ha argomentato in modo congruo e coerente che l'elemento psicologico del delitto di ricettazione sussiste al momento della ricezione di un titolo di pagamento qual è l'assegno bancario, che può essere emesso soltanto dal titolare del relativo conto corrente e circolare in ossequio a rigide regole, nella specie pretermesse. Quanto al secondo, essa ha fondato il diniego delle generiche nel comportamento processuale dell'imputato, che non ha mai mostrato resipiscenza né ha risarcito il danno cagionato. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presi nte Alfre o Mantovano 44 co A j_j_DrceLe-4, Lu o Iniperiali 177:7"...—:-.------. -----------1 - IN
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31591/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 648 co. 2 cod. pen., accertato a QUERCETA il 21/06/2011, col beneficio della sospensione della pena. DALLE MURA propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 648 cod. pen, quando nella specie avrebbe dovuto ravvisarsi l'incauto acquisto; - il difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi: quanto al primo, la CORTEterritoriale ha argomentato in modo congruo e coerente che l'elemento psicologico del delitto di ricettazione sussiste al momento della ricezione di un titolo di pagamento qual è l'assegno bancario, che può essere emesso soltanto dal titolare del relativo conto corrente e circolare in ossequio a rigide regole, nella specie pretermesse. Quanto al secondo, essa ha fondato il diniego delle generiche nel comportamento processuale dell'imputato, che non ha mai mostrato resipiscenza né ha risarcito il danno cagionato. Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presi nte Alfre o Mantovano 44 co A j_j_DrceLe-4, Lu o Iniperiali 177:7"...—:-.------. -----------1 - IN