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Ordinanza — n. 31590/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31590/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31590/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENUTI MIRIAM nato a PRATO il 06/08/1962 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;RITENUTO IN FATI-0 E La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 1/07/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PRATO in data 19/04/2014, aveva condannato BENVENUTI Miriam a pena di giustizia per il reato di rapina consumata e tentata aggravate, commesse a PRATO il 24/08/2008, con il riconoscimento della seminfermità mentale, equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestate. La CORTE escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., mantenendo inalterata l'entità della pena. BENVENUTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancata rideterminazione della pena, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31590/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La CORTE escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., mantenendo inalterata l'entità della pena. BENVENUTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancata rideterminazione della pena, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Parole chiave

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denuncia mendace accuse di abuso accusa penale vittima vittima di infortunio atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENUTI MIRIAM nato a PRATO il 06/08/1962 avverso la sentenza del 01/07/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 1/07/2019, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di PRATO in data 19/04/2014, aveva condannato BENVENUTI Miriam a pena di giustizia per il reato di rapina consumata e tentata aggravate, commesse a PRATO il 24/08/2008, con il riconoscimento della seminfermità mentale, equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestate. La CORTE escludeva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., mantenendo inalterata l'entità della pena. BENVENUTI propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come unico motivo la mancata rideterminazione della pena, nonostante l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

Il ricorso é inammissibile, essendo manifestamente infondato il motivo posto a suo fondamento: come sancito da Sez. U sentenza n. 33752 del 18/04/2013 dep. 02/08/2013 Rv. 255660 imputato Papola, "il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione".

Nella specie la CORTE ha illustrato tali ragioni, in considerazione della mancata influenza della recidiva sulla determinazione della pena e della gravità della condotta dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presi