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Ordinanza — n. 31589/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31589/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31589/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORICO ARTURO nato a NAPOLI il 02/06/1969 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO; La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PISA in data 24/09/2015, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato STORICO Arturo a pena di giustizia per il reato di estorsione aggravata, commesso a FAUGLIA fino ai 21/07/2010, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestate. STORICO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivi in modo del tutto generico l'assenza o contraddittorietà della motivazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31589/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso é inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi posti a fondamento di esso: il primo motivo coincide con una contestazione estremamente generica, priva di qualsiasi attinenza al fatto, mentre il secondo contesta la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., che invece il GUP ha riconosciuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzione penale estorsione reato grave di stupefacenti riscossione di pene pecuniarie reato motivante l'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
Il ricorso é inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi posti a fondamento di esso: il primo motivo coincide con una contestazione estremamente generica, priva di qualsiasi attinenza al fatto, mentre il secondo contesta la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORICO ARTURO nato a NAPOLI il 02/06/1969 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di PISA in data 24/09/2015, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato STORICO Arturo a pena di giustizia per il reato di estorsione aggravata, commesso a FAUGLIA fino ai 21/07/2010, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla aggravante e alla recidiva contestate. STORICO propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce come motivi in modo del tutto generico l'assenza o contraddittorietà della motivazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso é inammissibile, essendo manifestamente infondati i motivi posti a fondamento di esso: il primo motivo coincide con una contestazione estremamente generica, priva di qualsiasi attinenza al fatto, mentre il secondo contesta la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., che invece il GUP ha riconosciuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore tlfredo Mantovan