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Ordinanza — n. 31588/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding sentencing criteria under Article 648 of Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31588/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Francesco Regna's cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of his sole ground. Regna argued that the Court of Appeal failed to explicitly justify its sentencing criteria beyond the statutory minimum for continued receiving stolen goods. The court rejected this, noting the lower court clearly referenced the gravity and repetition of criminal acts to deny generic mitigating circumstances, thereby establishing the penalty's basis.

Regesto Legislator

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Art. 648 co. 2 cod. pen.; Art. 595 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant merely contests the sentence without demonstrating specific errors in the reasoning or lack of explicit argumentation regarding the criteria used to determine the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation sentencing Article 648 Penal Code generic mitigating circumstances procedural unfoundedness gravità della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 648 co. 2 cod. pen.
Art. 595 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGNA FRANCESCO nato a MONCALIERI il 15/01/1980 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 9/11/2020, riformava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di TORINO, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in data 28/03/2019 aveva condannato REGNA Francesco a pena di giustizia per il reato di ricettazione continuata, accertato a BEINASCO il 29/11/2016, poiché riteneva l'ipotesi di cui all'art. 648 co. 2 cod. pen., e pertanto rideterminava la pena, riducendola. REGNA Francesco propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce come unico motivo la carenza della motivazione in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pena base, ben oltre il minimo edittale dell'art. 648 co. 2 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, che non ha prospettato le ragioni per le quali la determinazione della pena operata dalla CORTE territoriale sarebbe erronea e non basata su una esplicita argomentazione, ma si è limitato a una generica contestazione. In sentenza la CORTE territoriale ha determinato il trattamento sanzionatorio dopo aver fatto espresso riferimento alla gravità e alla reiterazione delle condotte criminose realizzate e ai precedenti penali di REGNA al fine di negare il riconoscimento delle attenuanti generiche:

è evidente che i medesimi parametri sono stati seguiti per fissare l'entità della pena. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Alftedo Mantovano Luc o Imperiali \ )(N IN CANCL-? L