Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31587/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31587/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31587/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGLIULO FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 05/09/1958 LANZA DANTE nato a GENOVA il 29/01/1978 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31587/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 16/01/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CUNEO in data 12/01/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MAGLIULO Francesco e LANZA Dante a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, commesso a CUNEO 1'8/08/2015, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., prevalente sull'aggravante contestata e sulla recidiva ascritta a MAGLIULO, con la sospensione della pena in favore di LANZA.

Parole chiave

Generato dall'IA
truffa aggravata concussione danno patrimoniale procurato con astuzia caso grave indagine internazionale per truffa contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAGLIULO FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 05/09/1958 LANZA DANTE nato a GENOVA il 29/01/1978 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 16/01/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CUNEO in data 12/01/2018, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato MAGLIULO Francesco e LANZA Dante a pena di giustizia per il reato di concorso in truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, commesso a CUNEO 1'8/08/2015, col riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., prevalente sull'aggravante contestata e sulla recidiva ascritta a MAGLIULO, con la sospensione della pena in favore di LANZA.

MAGLIULO e LANZA propongono ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi: come primo, l'errato riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., perchè la vittima era persona facoltosa, sì che non poteva trarre danno consistente dalla perdita della somma di 28.000 euro, che poi in realtà era stata di 24.000 euro; come secondo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno; come terzo, la mancata concessione della non menzione della condanna.

I ricorsi sono inammissibili. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso, poiché la CORTE di APPELLO ha congruamente argomentato sul fatto che ai fini della rilevante entità del danno il criterio prioritario è quello oggettivo, non contestabile in considerazione del valore del danno patrimoniale seguito alla truffa e tale da rendere superfluo il riferimento al criterio soggettivo. Manifestamente infondato è altresì il motivo riguardante il diniego delle generiche, basato sulla capacità organizzativa dimostrata dagli imputati, che ha manifestato una rilevante propensione criminosa.

Si tratta di una valutazione in fatto, congruamente espressa, insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Inammissibile è il terzo motivo, ai sensi dell'art. 606 co. 3 cod. proc. pen., poiché prospettato per la prima volta coi ricorsi per cassazione. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/07/2021 Il consigliere estensore Il Presi nte Alfredo Mantovano Luc no Imperiali C/91 eg